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Supplenze GaE e GPS 2023, non ho ricevuto la nomina perchè non ho indicato una sede troppo lontana. Cosa posso fare adesso?

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Alcuni USP hanno già pubblicato le prime nomine relative alle supplenze da GaE e GPS a.s. 2023/24 e i partecipanti iniziano a porsi diversi dubbi, tra cui quello relativo alla sanzione per i rinunciatari per le sedi non espresse.

Supplenze da GaE e GPS 2023/24, ecco le nomine: aggiornato con bollettini Biella, Asti, Reggio Emilia

Prima di rispondere ad un quesito posto in redazione, ricordiamo come avviene l’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, nonché le diverse tipologie di rinuncia e le relative sanzioni.

Assegnazione supplenze

L’annuale nota sulle supplenze al 30/06 e al 31/08, per le modalità di conferimento delle stesse, rinvia all’articolo 12 dell’OM n. 112/2022, secondo cui:

  • le supplenze sono assegnate tramite procedura informatizzata;
  • la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da tutte le GaE e/o GPS di inclusione (si possono invece ottenere dalle GI, in caso di esaurimento delle predette le graduatorie);
  • costituisce rinuncia anche la mancata espressione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui, qualora al proprio turno di nomina l’aspirante non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, sarà ritenuto rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto non indicate. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento;
  • gli UST competenti, a seguito delle istanze presentate, sulla base della posizione occupata in graduatoria, assegnano gli aspiranti alle singole scuole tramite una procedura automatizzata, nell’ordine delle classi di concorso/tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse.
  • l’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta
    l’accettazione della stessa;
  • le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all’ultimo dei nominati (quindi si partecipa ad un solo turno di nomina), fatto salvo il diritto al completamento (solo in caso di completamento si può partecipare ad un turno successivo di nomina oppure l’UST può assegnare il predetto completamento  anche al di fuori della procedura informatizzata).

Dunque, come sopra riportato, sì è considerati rinunciatari non solo se si rinuncia alla nomina assegnata, ma anche per le sedi non espresse (qualora si giunga al proprio turno di nomina e siano rimasti disponibili i soli posti nelle sedi non indicate nella domanda) . Vediamo le diverse tipologie di rinuncia e le relative sanzioni.

Tipologie rinuncia e sanzioni

Di seguito le diverse tipologie di rinuncia e le relative sanzioni:

  • rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti);
  • mancata presentazione dell’istanza per partecipare alle supplenze: è considera rinuncia all’attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 da GaE e GPS di inclusione e comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 31/08 e al 30/06 da tutte le GaE e GPS per cui ha titolo (quindi per la varie classi di concorso/posto di inclusione nelle predette graduatorie); le predette supplenze si potranno invece ottenere da GI;
  • mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto: è considerata rinuncia limitatamente alle sedi e alle graduatorie (ossia classi di concorso/tipologie di posto) non espresse nella domanda e comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze al 31/08 e al 30/06 dalla/e graduatoria/e per le quali sia risultato in turno di nomina e non gli sia stato attributo l’incarico in quanto non ha espresso le sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui vi era disponibilità [in tal caso, dunque, non potrà ottenere le predette supplenze dalle sole graduatorie dalle quali non gli è stato attribuito l’incarico per la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Ad esempio: docente inserito per la A-01 e per la A-60; non gli viene attribuita la supplenza nella A-01 perché non ha indicato alcuni sedi con disponibilità, relativamente alle quali sarebbe stato nominato, se le avesse indicate; il docente non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 per la A-01, potrà invece ottenerle per la A-60].
  • abbandono del servizio: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24 che, ricordiamolo, è l’ultimo di vigenza delle suddette graduatorie).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

In seguito alle prime nomine GPS della mia provincia, ho notato che è stato assegnato un posto in una mia classe di concorso a un docente in posizione inferiore alla mia in graduatoria (senza precedenze) in una sede che io non avevo inserito perché davvero troppo distante dalla mia residenza. Temo quindi di essere risultata rinunciataria. Chiedo se il provvedimento di non poter ricevere più nomine da GPS si estende a tutte le classi di concorso a cui sono iscritta e se in questo caso, risultando rinunciataria, posso inviare le MAD. 

Nomina da altra GPS

Come detto sopra, l’aspirante rinunciatario per le sedi non espresse non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 dalla/e graduatoria/e per le quali sia risultato in turno di nomina e non gli sia stato attributo l’incarico in quanto non ha espresso le sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui vi era disponibilità.

Pertanto, se la nostra lettrice è inclusa anche per altre GPS, potrà ottenere le citate supplenze da tali graduatorie (esclusa quella per cui ha espresso rinuncia).

Nomina da graduatoria di istituto

Così come potrà ricevere ancora supplenze da graduatorie di istituto.

Nomina da MAD

Quanto alle MAD, com’è noto, possono essere presentate dai soli docenti non inclusi in nessuna graduatoria e non è questo il suo caso (a prescindere dalla rinuncia per le sedi non espresse).

La lettrice (qualora non ottenesse supplenze né dalle altre GPS di inclusione, per cui non ha rinunciato, né dalle GI) potrebbe eventualmente rispondere agli Avvisi delle scuole, relativamente ai quali non è previsto alcun divieto per i docenti inclusi in graduatoria. Approfondisci

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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