Supplenze GaE e GPS 2023: ho indicato solo contratti annuali e non ho ottenuto l’incarico. Qual è la sanzione prevista?

Il docente rinunciatario per le sedi non espresse nella domanda non potrà ottenere supplenze al 30 giugno o al 31 agosto dalla GPS relativamente alla quale è risultato rinunciatario.
Quesito
Ho un quesito da porre, mi sono accorta che nel compilare l’istanza della scelta della preferenza delle 150 scuole ho indicato soltanto come tipo di contratto ANNUALE e non anche “fino al termine delle lezioni”.
Mi è sorto il dubbio dopo che sono arrivate le convocazioni a tutte le mie ex colleghe, e a me no! Ma ormai troppo tardi!!!! Volevo sapere se possibile, se c’è differenza nelle convocazioni, visto che no indicato solo come tipo di contratto “annuale”? Eventualmente potrò essere comunque convocata dalle convocazioni/graduatorie d’istituto? Se si, posso accettare qualsiasi tipo di contratto termine delle lezioni? Annuale 31/08 ? o solamente brevi supplenze?
Come si evince dal quesito, la nostra lettrice è considerata rinunciataria per l sedi non espresse, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dell’OM 112/2022:
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.
Dunque, il docente, che non esprime (nella domanda per partecipare alle supplenze – presentata per l’a.s. 2023/24 entro il 31 luglio u.s.) tutte le preferenze, è considerato rinunciatario per le preferenze non espresse, con la conseguenza che, qualora al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse e vi siano disponibilità nell’ambito delle preferenze non espresse, lo stesso è considerato rinunciatario per le sedi e le classi di concorso/posto per cui non abbia espresso preferenza. La disposizione in esame parla soltanto di sedi e classi di concorso/tipologie di posto, tuttavia ciascuna preferenza – come si legge nella guida del MIM dedicata alla compilazione della domanda per le supplenze – è composta, oltre che da sede e classe di concorso/posto, anche dal tipo di contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario), tipo cattedra (esterna stesso comune, esterna altro comune), tipo posto (solo per la scuola dell’infanzia e primaria) e tipo scuola. Pertanto, anche nel caso in cui non sia possibile ottenere l’incarico per la tipologia di contratto non indicata nella domanda, si è considerati rinunciatari per le preferenze non espresse. Infatti, ai fini dell’assegnazione della supplenza, come si legge nella nota 13203/2023 dell’ATP di Reggio Emilia, ci deve essere una perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento. A titolo meramente esemplificativo, non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale.
Quanto alla sanzione prevista per gli aspiranti rinunciatari per le preferenze non espresse, la stessa è indicata nel summenzionato art. 12, comma 4- ultimo periodo, dell’OM n. 112/2022: […] Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in
turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
La sanzione, quindi, consiste nell’impossibilità di ottenere supplenze al 30/06 o al 31/08 dalla sola graduatoria in relazione alla quale si è considerati rinunciatari. Le predette supplenze si potranno invece ottenere per eventuali altre classi di concorso di inclusione in GaE/GPS, nonché dalle graduatorie di istituto, in caso di esaurimento di GaE e GPS, anche per la stessa classe di concorso/posto cui si è rinunciato dalle GaE/GPS (Es.: docente rinunciatario per le sedi non per la GPS A-22; lo stesso non può ottenere, per l’a.s. di riferimento, supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche dalla GPS A-22, mentre può ottenerle per eventuali altre classi di concorso di inclusione in GPS, nonché dalle graduatorie di istituto, anche per la A-22).
Conclusioni
In conclusione, la nostra lettrice:
- è considerata rinunciataria per le preferenze non espresse;
- per l’a.s. 2023/24, non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 dalla GaE/GPS (la lettrice non specifica la graduatoria di inserimento), in relazione alla quale è risultata in turno di nomina e considerata rinunciataria per le preferenze non espresse;
- per l’a.s. 2023/24, potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da eventuali altre GaE/GPS di inclusione, diverse rispetto a quella (graduatoria), per cui è considerata rinunciataria per le preferenze non espresse;
- per l’a.s. 2023/24, potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 dalle graduatoria di istituto, anche per la classe di concorso in relazione alla quale è considerata rinunciataria dalla GaE/GPS; dalla predetta graduatoria di istituto, naturalmente, potrà ottenere le supplenze temporanee.
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