Supplenze GaE e GPS 2022, quando si applica riserva posti legge 68. Graduatorie senza distinzione di fascia

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Gli aspiranti alle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS hanno presentato le relative domande di partecipazione entro il 16 agosto u.s. Riserva posti: quando si applica e come.

Domande e indicazioni

Nelle domande presentate, tramite Istanze Online, gli aspiranti interessati hanno potuto indicare, nella sezione dedicata, i titoli di riserva posseduti ai fini dell’assunzione sul contingente di posti riservato, ai sensi della legge n. 68/1999. La circolare sulle supplenze a.s. 2022/23 fornisce apposite indicazioni in merito e, al tal fine, rinvia anche alle istruzioni operative relative alle nomine in ruolo.

Nella circolare si evidenzia che:

  • la riserva di posti, ai sensi della legge n. 68/99, opera anche nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali;
  • ai fini del calcolo del 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti, devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Nelle istruzioni operative:

  • si rinvia agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999 e alla CM n. 248 del 7 novembre 2000;
  • si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione – sezioni unite – n. 4110/2007 e – sezione Lavoro – n.19030/2007, in base alle quali la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge n. 68/99, come graduatoria unica;
  • si indica che le sentenze succitate vadano applicate anche alle graduatorie di merito concorsuali, così ad esempio, le graduatorie di merito del concorso ordinario, ivi compresi gli elenchi aggiuntivi (ossia degli idonei), sono da considerare come graduatoria unica;
  • si richiama la disposizione normativa (art. 3/123 legge n. 244/2007) che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art.1/2 legge n. 407/98), ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Interessati

Nello specifico, ai sensi della sopra richiamata legge (68/1999), sono beneficiari della riserva di posti le seguenti categorie:

A. Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B. Invalido di guerra
C. Invalido civile di guerra
D. Invalido per servizio
E. Invalido del lavoro o equiparati
F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
G. Invalido civile
H. Non vedente o sordomuto

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come detto nel paragrafo precedente, sono assimilati agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Aliquote

Le aliquote di posti riservati sono quelle di seguito indicate:

  1. una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato, riservata alle persone con disabilità (invalidi);
  2. una quota pari all’1% del numero degli occupati a tempo indeterminato, riservata a: orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate.

A tali categorie si aggiunge quella degli insegnanti non vedenti, di cui all’art. 61 della legge n. 270/1982, i quali  beneficiano di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale. Per il calcolo delle aliquote leggi qui (l’articolo riguarda le immissioni in ruolo, ma il calcolo è quello descritto).

Applicazione

Evidenziamo che, nell’ambito delle operazioni di assegnazione delle supplenze, la riserva dei posti si applica, soltanto se il numero di posti autorizzati per le immissioni in ruolo non abbia permesso di esaurire la prevista quota di riserva.

Così leggiamo nella CM n. 248/2000:

  • qualora il numero di posti autorizzati per le immissioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni, da effettuarsi nei riguardi delle succitate categorie di beneficiari, sono effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento [e, aggiungiamo noi, delle GPS; nella legge non sono citate, in quanto precedente alla costituzione delle medesime, tuttavia, trattandosi di graduatorie provinciali, da cui si attinge per le stesse supplenze attribuite da GaE, è chiaro che la disposizione vada applicata anche ad esse (GPS)]. In nessuna caso, si potrà procedere alla riserva di posti nelle graduatorie di istituto.

[Qualora, invece, l’aliquota sia satura (nel senso che le percentuali succitate – 7% invalidi e 1% orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate – siano state già coperte con personale beneficiario della riserva), non si effettuano assunzioni a norma della legge n. 68/99]

Graduatoria unica

Dunque, nel caso in cui l’aliquota di posti riservata non sia stata integralmente assolta con le immissioni in ruolo, le altre assunzioni da effettuare nei confronti dei sopra elencati beneficiari, sono effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato.

Al fine suddetto, le graduatorie di assunzione sono considerate uniche e non c’è distinzione di fascia, come statuito dalle sentenze della Corte di Cassazione, richiamate nelle summenzionate istruzioni operative.

Pertanto, se ci sono 3 posti da assegnare ai riservisti dalle GPS, queste ultime vengono considerate come una graduatoria unica, a prescindere dalla divisione in due fasce (prima e seconda fascia è come se costituissero una sola graduatoria). Lo stesso dicasi per le GaE.

Tuttavia questo modo di procedere non viene considerato corretto da alcuni sindacati. La FLCGIL scrive

“Risolvere il problema delle riserve di legge (in particolare L68/99) e delle 104/92 che in fase di attribuzione degli incarichi scavalcano i docenti specializzati nel sostegno anche quando non hanno il titolo specifico, penalizzando così gli studenti disabili con l’assegnazione di docenti non specializzati.”

Posti

Il numero massimo di posti da destinare ai riservisti è pari al 50% delle disponibilità, da calcolare, come detto sopra, tenendo in considerazione soltanto i posti ad orario intero.

Supplenze 2022/23: come funziona l’algoritmo. Tra pochi giorni le nomine, si definiscono i posti disponibili [SPECIALE]

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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