Supplenze GaE e GPS 2021, sanzioni in caso di rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono

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Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) e nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) partecipano all’attribuzione degli incarichi al 31 agosto e al 30 giugno, tramite procedura telematica, la medesima che condurrà (laddove possibile) all’assunzione straordinaria dei docenti inseriti nella prima fascia delle GPS posto comune e di sostegno e relativi elenchi aggiuntivi. Sanzioni in caso di rinuncia alla supplenza, mancata presa di servizio ovvero abbandono del servizio.

Prima di entrare nello specifico dell’argomento, ricordiamo come avviene l’attribuzione degli  incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’OM n. 60/2020, delle disposizioni specificatamente previste per l’a.s. 2021/22 e delle indicazioni fornite dalla circolare n. 25089/2021.

Supplenze docenti e ATA 2021-22, istruzioni e indicazioni operative. CIRCOLARE MINISTERO [PDF]

Presentazione domanda

La partecipazione all’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, come detto all’inizio, avviene telematicamente, presentando domanda tramite Istanze Online, dal 10 al 21 agosto 2021. La medesima istanza è presentata anche dagli aspiranti delle GPS che intendono partecipare alla procedura straordinaria di assunzione, prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto sostegni-bis (decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021).

Il sistema elabora le operazioni (assunzioni straordinarie e attribuzione supplenze) in due fasi distinte: la prima relativa agli incarichi a tempo determinato dalla I fascia delle GPS ed elenchi aggiuntivi finalizzati all’immissione in ruolo; la seconda relativa agli incarichi di supplenza.

Evidenziamo che:

  1.  non presentando domanda, non si può partecipare all’attribuzione delle supplenze (oltre che alla procedura finalizzata all’immissione in ruolo, fermo restando il possesso dei previsti requisiti);
  2.  gli aspiranti partecipano alla procedura per le sole sedi indicate nell’istanza;
  3. (conseguentemente a quanto detto sopra) la mancata indicazione di alcune sedi è intesa quale rinuncia per le medesime;
  4. la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Tipologia incarichi di supplenza

Gli incarichi di supplenza su posto comune e di sostegno, attribuiti da GaE e GPS, sono i seguenti:

  • supplenze annuali per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, da assegnare con termine al 31 agosto;
  • supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (ossia sino al 30 giugno) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Le supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi sopra riportati, con termine all’ultimo giorno delle esigenze di servizio, sono assegnate dalle graduatorie di istituto.

Ordine attribuzione

Le summenzionate supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche sono attribuite nell’ordine seguente:

  1. GaE; in caso di esaurimento ovvero di presenza nelle stesse di un numero di candidati non sufficiente a coprire tutti gli incarichi
  2. GPS

Per i posti comuni lo scorrimento delle graduatorie avviene nell’ordine seguente:

  1. GaE
  2. prima fascia GPS
  3. elenchi aggiuntivi GPS
  4. seconda fascia GPS

Per i posti di sostegno lo scorrimento avviene nell’ordine di seguito riportato:

  1. elenchi sostegno GaE
  2. prima fascia GPS
  3. elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS
  4. seconda fascia GPS
  5. graduatorie posto comune GaE incrociate
  6. graduatorie posto comune GPS incrociate

Sanzioni

Le sanzioni in caso di rinuncia alla supplenza, mancata presa di servizio ovvero abbandono del servizio, per le supplenze conferite da GaE e GPS, sono indicate nell’articolo 14, comma 1- lettera a), dell’OM n. 60/2020 (cui rimanda la circolare sulle supplenze n. 25089/2021). Tali sanzioni, evidenziamolo, producono i loro effetti soltanto per l’anno scolastico di riferimento (2021/22).

Queste le succitate sanzioni:

  1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
  2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
  3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.

Evidenziamo che le sanzioni sopra riportate sono state concepite per le convocazioni in presenza e non in via telematica, pertanto alcune disposizioni andrebbero adattate alla situazione attuale, come nel caso di quanto previsto nel punto 1, che dovrebbe essere così inteso:

  1. il mancato conferimento dell’incarico in quanto non sono state espresse alcune sedi disponibili (la mancata indicazione di alcune sedi, infatti, è intesa quale rinuncia per le medesime – come leggiamo nella circolare sulle supplenze) o la mancata presentazione della domanda comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;

Quanto al punto 2 “la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;“:

  • non si deve tener conto della dicitura “… attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega … ; 
  • si deve tener conto del fatto che l’assegnazione (telematica) di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa, come è specificato nella summenzionata circolare.

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