Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Supplenze fino a 10 giorni: il Dirigente può utilizzare i docenti interni. Si può sostituire collega assegnata ad altro plesso?

WhatsApp
Telegram

Il docente assegnato ad un plesso può supplire un collega temporaneamente assente, assegnato in altro plesso?

Prima di rispondere ad un apposito quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordiamo come il dirigente scolastico, all’inizio di ogni anno scolastico, proceda all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi.

Assegnazione docenti ai plessi e alle classi

L’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi è di competenza del dirigente scolastico il quale, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 165/01, ha poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e procede all’organizzazione dell’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia formative.

La disposizione sopra richiamata fa il paio con quanto disposto dal D.lgs. 297/94, ove naturalmente si legge che la competenza spetta al dirigente scolastico e ove è descritta l’intera procedura che deve avvenire nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. Questa la citata procedura ai sensi degli articolo 10, 7 e 398 del suddetto D.lgs. 297/94:

  • il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (art. 10/4);
  • Il Collegio docenti, convocato dal Dirigente scolastico, formula le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti (art. 7-lettera b.), tenuto conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto;
  • il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio d’Istituto e delle successive proposte fatte dal Collegio docenti, procede all’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classe/sezioni (art. 396).

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Salve avrei bisogno di sapere se i docenti di scuola primaria possono prestare supplenza in plessi non di loro appartenenza. Nel caso specifico, insegniamo in un istituto comprensivo che oltre la sede centrale ha altri due plessi dislocati a circa cinque km di distanza. Nel contratto del 2009 era specificato “nel proprio plesso”, ( art. 28 comma 5) . L’ultimo contratto non ha riferimenti in merito ma ha abrogato l’art. 28 del 2007. Nel caso la supplenza possa essere effettuata, con quali modalità: nomina del dirigente o del responsabile di plesso? Potreste chiarire la questione? Grazie

Premettiamo che la legge n. 107/2015 ha introdotto l’organico dell’autonomia, ossia un unico organico in cui confluiscono tutti i docenti titolari in una determinata istruzione scolastica, ivi compresi quelli assegnati a plessi ubicati in un comune diverso da quello sede di organico. Dunque, un solo organico per l’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

Fatta questa breve premessa puntualizziamo che la lettrice, come afferma la stessa nel quesito, è stata assegnata con dispositivo dirigenziale ad un determinato plesso e a determinati classi.

Nonostante ciò, è possibile che il dirigente preveda che la stessa possa svolgere supplenza in altro plesso, non in virtù dell’abrogato art. 28 del CCNL 2007 (richiamato dalla lettrice) ma piuttosto dell’art. 1, comma 85, della legge 107/2015, ove leggiamo:

85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Tale disposizione è stata inoltre ripresa nell’art. 13/16 dell’OM 88/2024, che ha disciplinato l’aggiornamento delle GPS e disciplinerà le supplenze per il biennio 2024/26:

16. Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

E’, quindi, possibile impiegare docenti dell’organico dell’autonomia per supplire colleghi temporaneamente assenti, nello specifico per supplenze temporanee sino a 10 giorni. Considerato che la disposizione parla in generale di organico dell’autonomia e nello stesso rientrano i docenti assegnati ai vari plessi, è chiaro che il dirigente può assegnare la supplenza alla lettrice. Evidenziamo però che, al predetto fine, è necessario un provvedimento dirigenziale, considerato che in tal caso la supplenza è in un plesso diverso da quello cui risulta assegnata la lettrice stessa.

In definitiva:

  • ciascun docente è assegnato dal dirigente ai plessi e alle classe, secondo la procedura sopra descritta;
  • tutti i docenti dello stesso istituto fanno parte del medesimo organico dell’autonomia, ivi compresi i docenti assegnati a plessi diversi dalla sede di organico;
  • è previsto che i docenti dell’organico dell’autonomia possano svolgere supplenze, in sostituzione di colleghi temporaneamente assenti, sino a 10 giorni;
  • considerato che, nel caso specifico, la supplenza è in un plesso diverso da quello cui è assegnata la lettrice, il dirigente dovrebbe emanare un apposito dispositivo in cui si detta che la lettrice per i giorni X, Y, Z… svolga servizio in un plesso diverso per sostituire un collega temporaneamente assente.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Offerta Riservata TFA 2025: Abilitazione all’insegnamento da € 1.400 con Mnemosine