Supplenze, è possibile accettarla anche se si ha un assegno di ricerca? Facciamo chiarezza [VIDEO]

Dottorato e assegno di ricerca, come conciliarli con la scuola? Cosa dice la normativa a riguardo? A questo e ad altre domande si è risposto nella puntata di venerdì 11 agosto di Question Time, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social.
A rispondere alle domande dei lettori Martina Gargiulo, responsabile nazionale Scuola per ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia).
Una delle domande ha riguardato la possibile coesistenza tra una supplenza breve e l’assegno di ricerca. Si tratta di un argomento piuttosto discusso e spesso malinteso. L’assegnista di ricerca rientra nella categoria dei lavori parasubordinati, porta con sé una serie di implicazioni che riguardano non solo l’impegno richiesto, ma anche la possibilità di svolgere altre attività lavorative parallele.
Per cominciare, è essenziale comprendere che l’assegno di ricerca richiede un impegno “pieno ed esclusivo” con l’ateneo. Questo significa che l’assegnista non può facilmente svolgere altre attività lavorative senza prima avere l’autorizzazione necessaria.
Se un assegnista desidera intraprendere un’attività lavorativa parallela, sia essa a breve termine come una supplenza breve, o a lungo termine in un altro campo, deve seguire un protocollo specifico. Prima di tutto, è necessario richiedere l’autorizzazione al proprio tutor. Successivamente, questa richiesta deve essere presentata al consiglio di dipartimento. Solo con l’approvazione di entrambe queste figure, l’assegnista può iniziare un’attività lavorativa esterna.
Tuttavia, come è stato sottolineato da Gargiulo, ci sono situazioni, come nel caso della supplenza breve, in cui non è possibile chiedere un’aspettativa. Ciò significa che l’assegnista deve fare una scelta: o svolge l’attività esterna rinunciando temporaneamente all’assegno di ricerca o decide di rimanere fedele al proprio impegno con l’ateneo.