Supplenze e continuità didattica, quando spetta la proroga del contratto
La circolare Miur n. 37856 del 28/08/2018, che fornisce istruzioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente e ATA per l’anno scolastico 2018/19, ricorda la norma relativa alla proroga delle supplenze.
Continuità didattica
Quando si parla di proroga ci si riferisce, naturalmente, alle supplenze brevi e non a quelle al 31 agosto (annuali) o al 30/06 (al termine delle attività didattiche).
La proroga ha come fine principale quello di assicurare la continuità didattica agli alunni.
Così leggiamo nella circolare, che riprende quanto dettato dal DM 131/07 (articolo 7/4):
Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Proroga
La supplenza, dunque, va prorogata sia nel caso in cui l’assenza sia continua che nel caso in cui tra un periodo di assenza e l’altro vi sia uno stacco determinato da giorno festivo o dal giorno libero del titolare o da entrambi.
La proroga partirà dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto, indipendentemente se tra il primo e il secondo vi siano dei giorni in cui il titolare non sia stato ufficialmente assente (giorno festivo o giorno libero).
In sostanza, affinché il contratto sia prorogato è necessario che il docente titolare non rientri fisicamente in classe.
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