Supplenze e congedo parentale docenti e ATA: se ne può fruire a partire da 48 ore dopo la presa di servizio
Il supplente avente diritto al congedo parentale può chiederlo, una volta effettuata la presa di servizio. Quando la fruizione?
Quesito
Una nostra lettrice chiede:
Sono un’insegnante precaria e mamma di un bimbo di quattro mesi. Vi scrivo perché volevo maggiori informazioni riguardo al congedo parentale (ogni volta che ricevo una convocazione ho sempre molti dubbi su come gestire un’eventuale accettazione della supplenza). Primo dubbio: posso andare a fare la presa di servizio portando con me mio figlio? Purtroppo io e mio marito ci siamo trasferiti in una regione diversa da quella di origine e siamo soli, mio marito ha turni predefiniti e non può assentarsi dal lavoro. Secondo dubbio: la mia intenzione é accettare la supplenza ma richiedere nell’immediato il congedo parentale per i motivi descritti sopra e soprattutto perché mio figlio é allattato al seno, é lecito prendere servizio e richiedere il congedo immediatamente?
Rispondiamo alla lettrice partendo dall’ultima domanda: sì, è possibile prendere servizio e richiedere il congedo parentale, come indicato anche dal MIM nell’annuale nota supplenze, ove si legge che “La stipula del contratto, contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.”
Dunque, una volta effettuata la presa di servizio e perfezionato il rapporto di lavoro, la lettrice può presentare la richiesta per fruire del congedo in questione.
Quanto alla tempistica relativa alla richiesta di congedo,
come si legge nell’articolo 12/7 del CCNL 2007, la domanda va presentata di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. Si evidenzia che il D.lgs. n. 80/2015, modificando l’articolo 32 del D.lgs. 151/01, ha previsto che la domanda per fruire del congedo in questione è presentata secondo modalità e criteri definiti dalla contrattazione integrativa e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni.
Per la scuola, considerata la succitata disposizione contrattuale (art. 12 del CCNL), il termine di preavviso resta di 15 giorni, come chiarito anche da un interpello del Ministero del Lavoro ma per prassi le scuole adottano la possibilità di permettere la richiesta entro i 5 giorni precedenti.
Tanto più che non appena sarà in vigore il CCNL 2019/21, sarà applicata la disposizione normativa di cui al D.lgs. 80/2015, per cui il termine di preavviso scende a 5 giorni anche nel Contratto.
Chiarito ciò, diciamo anche che il succitato articolo 12 del CCNL 2007 prevede anche (al comma 8) che il preavviso di 15 giorni/5 giorni nella prassi può essere derogato, riducendosi alle 48 ore precedenti la fruizione del congedo, in casi di particolari e comprovate situazioni personali, che rendano impossibile il rispetto del predetto preavviso di 15 giorni.
Quanto alla presa di servizio con il bambino di quattro mesi, rispondiamo alla lettrice che ciò non è contemplato dalla normativa, anche perché, una volta effettuata la presa di servizio, il supplente generalmente è impegnato in classe (a questo punto dell’anno scolastico infatti vi è necessità di avere subito in classe l’insegnante che assume servizio, per cui potrebbe verificarsi che alla presa di servizio faccia seguito la lezione in classe, dipende dall’orario assegnato, per cui in questo caso è bene informarsi per tempo).
In definitiva, la nostra lettrice:
- può accettare l’eventuale supplenza;
- effettuata la presa di servizio, contestualmente può richiedere il congedo parentale;
- può ricorrere al comma 8 dell’articolo 12 del CCNL 2007, per fruire del congedo già 48 ore dopo la richiesta. Ciò alla luce della situazione personale nonché dell’impossibilità di presentare la domanda in periodo precedente.
Ricordiamo di seguito, sinteticamente, le info principali relative al congedo in esame.
Congedo parentale
Il congedo parentale:
- spetta a tutto il personale in servizio, sia di ruolo che a tempo determinato (per tale personale il diritto a fruire del congedo si esercita entro i limiti della durata del rapporto di lavoro);
- può essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino;
- può essere fruito a giorni interi oppure a ore;
- ha una durata complessiva di 10 mesi da ripartire tra i due genitori (i mesi salgono a 11, se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; gli 11 mesi sono inoltre riconosciuti al genitore solo);
- la richiesta, con la relativa documentazione, va presentata con un termine di preavviso di 15 giorni (per prassi in tante scuole il tempo è ridotto a 5 giorni) ovvero, in caso di particolari e comprovate situazioni personali, entro le 48 ore precedenti.
Quanto alla retribuzione, il D.lgs. 105/2022 ha innalzato da sei a nove (complessivamente intesi per entrambi i genitori) i mesi di congedo parentale retribuiti (al 30%). I primi trenta giorni, ai sensi del CCNL 2007, sono retribuiti per intero per i dipendenti del comparto scuola, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
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