Supplenze: due casi concreti in cui si può accettare un’altra proposta

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Quando è possibile lasciare una supplenza conferita dalle Graduatorie di istituto per un’altra assegnata dalle Graduatorie ad esaurimento? Quando invece è possibile lasciare una supplenze “breve” per un’altra che arrivi almeno fino al termine delle lezioni? I casi concreti di Orizzonte scuola

Quando è possibile lasciare una supplenza conferita dalle Graduatorie di istituto per un’altra assegnata dalle Graduatorie ad esaurimento? Quando invece è possibile lasciare una supplenze “breve” per un’altra che arrivi almeno fino al termine delle lezioni? I casi concreti di Orizzonte scuola

Analizziamo due casi previsti dal DM 131/07 e offriamo dei chiarimenti ai docenti e alle segreterie scolastiche con esempi concreti.

1. POSSIBILITÀ DI LASCIARE UNA SUPPLENZA CONFERITA DALLE GRADUATORIE DI ISTITUTO PER UN’ALTRA ASSEGNATA DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

L’art. 8 comma 2 del D.M. 131/2007 prevede che “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento”.
Nota bene
La norma non fa nessun riferimento al numero di ore né alla tipologia di contratto stipulato dalle graduatorie d’istituto.
Ciò vuol dire che un supplente nominato dalle graduatorie d’istituto e già in vigenza di contratto ha SEMPRE DIRITTO a lasciare tale supplenza per un’altra che provenga da quelle ad esaurimento.
In sostanza a nulla rileveranno il numero di ore (la supplenza avuta dalle GI potrebbe anche essere un numero maggiore rispetto a quella da GE) e la tipologia di contratto (la supplenza da GI potrebbe anche essere stata assegnata al 30/6 e non per forza essere “breve”).
Dal momento che possono essere assegnate supplenze anche in più scuole, ma solo fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (es. 18 ore scuola secondaria), è dunque possibile anche il caso del docente che lascia una supplenza di 18 ore assegnatagli dalle graduatorie d’istituto per una di poche ore (es. 7) assegnatagli dalle graduatorie ad esaurimento.
La supplenza da assegnare alla graduatoria ad esaurimento ha sempre priorità su quella già assegnata alla graduatoria d’istituto, indipendentemente dalle ore o dalla durata.
In conclusione, il docente in vigenza di supplenza “breve” può lasciare la supplenza in corso se la seconda è assegnata dalle graduatorie ad esaurimento.

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CASO CONCRETO

Un supplente nominato dalle graduatorie d’istituto accetta una supplenza in sostituzione di un docente in malattia (o qualunque altro congedo che si configuri come assenza “breve”) oppure un incarico al 30/6 (es. spezzone pari o inferiore alle 6 ore).
Pertanto il supplente è nominato dalle graduatorie d’istituto.
Nel caso in cui il docente in vigenza di supplenza (anche ad orario intero) sia convocato dalle graduatorie ad esaurimento perché collocato in posizione utile per l’assegnazione di una supplenza al 30/6 o 31/8 (l’operazione ovviamente avviene entro il 31/12), può legittimamente e quindi senza subire sanzioni lasciare la supplenza in corso per accettare quella nuova assegnata dalle graduatorie ad esaurimento.

2. POSSIBILITÀ DI LASCIARE UNA SUPPLENZE “BREVE” SOLO PER UN’ALTRA CHE ARRIVI ALMENO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI

È utile innanzitutto precisare che non è possibile lasciare una supplenza “breve” conferita dalle graduatorie d‘istituto definitive per un’altra supplenza “breve”, anche se la seconda è più lunga della prima già accettata e in corso (non fa nessuna differenza se ci troviamo prima o dopo il 31/12).
In questi casi il docente potrebbe solo completare l’orario previsto per il suo ordine di scuola.

CASO CONCRETO

Un supplente della scuola secondaria è nominato per 12 ore su un docente in malattia (o qualunque altra assenza che si configuri come “breve”) dal 20 ottobre al 20 novembre.

Il 21 ottobre (o qualunque altro giorno compreso all’interno del periodo in cui il docente è sotto contratto) viene interpellato da un’altra scuola che offre al docente una cattedra di 18 ore per un’assenza breve fino al 20 dicembre.

Il supplente non potrà lasciare la supplenza in corso (con termine 20 novembre) per accettare l’altra supplenza “breve” (per esempio congedo obbligatorio/interdizione, malattia, infortunio ecc.) anche se è per più ore (18) e più lunga (20 dicembre).

In questo caso il docente è stato interpellato solo perché potrebbe avere titolo al completamento dell’orario (accettare 6 ore per arrivare a 18), con frazionamento della cattedra di 18 ore, ma non lasciare la supplenza in corso per accettare l’altra.

Ci sono però dei casi previsti dalla normativa in cui è possibile lasciare una supplenza già in corso per un’altra giunta successivamente.

L’art. 8 comma 2 del D.M. 131/2007 prevede che “Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre”.

CASO CONCRETO 1
Un supplente accetta una supplenza (per es. il 20 ottobre fino al 20 novembre) in sostituzione di un docente in malattia (o qualunque altro congedo che si configuri come assenza “breve”).
Nel caso in cui il docente in vigenza di supplenza sia convocato dalle graduatorie ad esaurimento il 21 ottobre perché collocato in posizione utile per l’assegnazione di una supplenza al 30/6 o 31/8, o da quelle d’istituto, se esaurite quelle ad esaurimento, sempre per posti al 30/6 o 31/8 o ancora per uno spezzone di ore pari o inferiore le 6 da assegnare sempre al 30/6 (o comunque per una supplenza breve che arrivi almeno fino al termine delle lezioni), può legittimamente e quindi senza subire sanzioni lasciare la supplenza in corso il 21 ottobre per accettare quella nuova che arrivi fino ad almeno il termine delle lezioni.

CASO CONCRETO 2 (dopo il 31/12)

Un supplente accetta una supplenza (per es. il 20 febbraio fino al 20 marzo) in sostituzione di un docente in malattia (o qualunque altro congedo che si configuri come assenza “breve”).
Nel caso in cui il docente già in vigenza di supplenza sia convocato dalle graduatorie d’istituto perché collocato in posizione utile per l’assegnazione di una supplenza che arrivi direttamente al termine delle lezioni (perché il posto si è reso vacante/disponibile dopo il 31/12 causa un decesso, un’aspettativa per dottorato ecc.), può legittimamente e quindi senza subire sanzioni lasciare la supplenza in corso per accettare quella nuova assegnata direttamente fino al termine delle lezioni.
Nota bene (per tutte e due i casi)
Non fa nessuna differenza da quale graduatoria provenga la supplenza. Ciò che conta è la durata.

Bisogna però avere come riferimento la data del 30 aprile come ultima entro cui sono possibili tali operazioni.

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