Supplenze, domande messa a disposizione sostegno e posto comune. Le info utili

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Le domande di messa a disposizione, com’è noto, vengono inviate alle scuole per comunicare la propria disponibilità ad accettare eventuali supplenze, al di fuori delle graduatorie di istituto.

La circolare Miur sulle supplenze a.s. 2018/19 fornisce indicazioni puntuali riguarda alle istanze di messa a disposizione su sostegno, meno per quelle su posto comune.

La circolare

Quando si ricorre alle MAD

Si ricorre alle domande di messa a disposizione quando non è possibile coprire la supplenza con docenti delle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità e di quelle delle scuole viciniori.

Per il sostegno si fa ricorso all’individuazione tramite MAD, una volta esauriti gli elenchi degli specializzati delle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità e di quelli delle scuole viciniori.

Messa a disposizione sostegno

Possono presentare domanda di messa a disposizione su sostegno soltanto i docenti che non risultino iscritti per tale tipologia di posto in nessuna graduatoria di istituto.

La domanda può essere presentata per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza medesima.

Nel caso pervengano più domande, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

Le domande di messa disposizione, rese  ai sensi del DPR 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica dei requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.

Messa a disposizione posto comune

Nella circolare leggiamo quanto segue:

Eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti a disposizione non inseriti in graduatoria (c.d. MAD) sono soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal Regolamento.

Da quanto sopra riportato, si desume che nel momento in cui si viene assunti tramite MAD si è sottoposti alle medesime regole dettate dal Regolamento (DM 131/2007) sulle supplenze, secondo cui, ad esempio, il completamento orario può avvenire solo all’interno della medesima provincia. Analogamente si applicano le sanzioni previste per rinuncia, mancata presa del servizio o abbandono del medesimo.

In sostanza, nella circolare si è voluto puntualizzare che i docenti, individuati tramite MAD (naturalmente compresi anche quelli su posto di sostegno), sono trattati giuridicamente ed economicamente come quelli individuati dalle graduatorie di istituto.

Nulla, invece, è detto, come nel caso delle MAD per il sostegno, riguardo alla presentazione delle istanze, alla/e provincia/e ove presentare domanda e alla presenza o meno in graduatoria di istituto.

Speciale supplenze 2018/19: novità, sanzioni, diplomati magistrale, sostegno, potenziamento

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