Supplenze docenti, spezzone si completa solo con altro spezzone. Una logica non c’è

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lettera inviata in redazione – Con l’ordinanza 112 del 2022 il Ministro della P.I.M. ha fissato, tra le altre cose, i criteri per il conferimento delle supplenze annuali al 30.06/31.08 da USP e brevi da G.I. A differenza della precedente ordinanza n. 60 del 2020 gli articoli 12, co. 12 e 13 co. 20 di quella vigente hanno vietato, al docente supplente con spezzone, di poter completare l’orario mediante frazionamento della cattedra.

Orbene, limitatamente alle supplenze da G.I. (art. 13 co. 20) ne consegue che se da un lato la norma impone al docente l’obbligo di accettare lo spezzone (poiché diversamente verrebbe cancellato dalla relativa graduatoria d’istituto per l’intero anno scolastico – cfr. art. 14) dall’altro gli consente il completamento orario solo mediante altro spezzone il cui cumulo orario non deve superare le 18 ore settimanali, poiché l’ordinanza 112 del 2022, art. 13 co. 20, vieta ai dirigenti scolastici di procedere al frazionamento della cattedra sia intera che parziale.

In altri termini se un insegnante ha avuto una supplenza di 8 ore sino al termine delle lezioni può completare l’orario con altra supplenza di massimo 10 ore, ove lo spezzone fosse di 12 ore oppure una cattedra intera egli, in base alla vigente ordinanza, non dovrebbe neppure partecipare alle convocazioni per il conferimento della supplenza per non averne diritto ex lege. La conseguenza logica che deriva dalla applicazione
della summenzionata ordinanza è a dir poco aberrante.

Il nostro Ministro ha emanato una norma illogica, dannosa, irrispettosa della dignità dell’insegnate precario. Eppure il CSPI aveva sollecitato il Ministro ad inserire, almeno, per le supplenze da G.I., la possibilità del completamento orario mediante frazionamento delle cattedre intere e ciò, perché ritenuto logicamente fondato; ma egli ha supposto di non dovere accogliere detto consiglio.

Nella situazione attuale, lo si ripete, i supplenti precari che hanno accettato (perché costretti dalla norma – pena la cancellazione dalla graduatoria di istituto cfr. art. 14 della stessa ordinanza) una supplenza oraria ad es. 4 ore settimanali, difficilmente potranno completare e/o aumentare l’orario lavorativo poiché devono confidare solo ed esclusivamente sulle supplenze di cattedre non intere (spezzoni) il cui orario, sommato a quello già svolto, non superi le 18 ore settimanali poiché l’orario delle cattedre (siano esse intere o spezzoni) non può essere frazionato.

Ci si chiede quale danno possa derivare al sistema scuola, dal frazionamento orario della cattedra così come avveniva nella vigenza dell’ordinanza n. 60 del 2020.

Si auspica che con rinnovo delle graduatorie GAE e GPS il Ministro possa emanare, in tema di conferimento di supplenze annuali, una nuova ordinanza che sia logica, razionale e non dannosa per gli operatori del settore.

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