Supplenze docenti, si può differire la presa di servizio solo per giustificato motivo

Il differimento della presa di servizio comporta che il tempo che trascorre tra l’accettazione della supplenza e la effettiva presa di servizio abbia validità solo giuridica e non economica. Quando il supplente può differire la presa di servizio?
Una lettrice chiede:
Gentile redazione di Orizzonte Scuola, sto ricevendo in queste settimane convocazioni per supplenze brevi. C’è la possibilità di rinviare la presa di servizio qualora la supplenza venisse assegnata a me? Ho bisogno di un po’ di tempo per organizzarmi, non trovandomi a Milano dove ho fatto domanda.
L’art. 9 del DPR 3/1957 prevede che “La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio . Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Per giustificato motivo s’intende ad esempio maternità, malattia, infortunio. Il supplente interpellato per una supplenza che accetta l’incarico ma non può poi assumere servizio per un giustificato motivo, avrà diritto comunque all’attribuzione della supplenza, ma dal momento che non assume effettivo servizio il contratto sarà valido ai soli fini giuridici. Gli effetti economici partiranno solo dopo l’effettiva assunzione in servizio.
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