Supplenze docenti: se ne può lasciare una breve per un’altra al 30 giugno, non per una “fino al termine delle lezioni”

La supplenza conferita da graduatoria di istituto si può sempre lasciare per un’altra assegnata da GaE o GPS. Analogamente, è sempre possibile lasciare una supplenza breve per un’altra al 30/06 o al 31/08 anche da GI.
Supplenze dopo il 31 dicembre
Premettiamo che sui posti vacanti e/o disponibili, che si rendono tali dopo il 31/12, si possono conferire soltanto supplenze temporanee con termine ultimo, al massimo, la fine delle lezioni.
Infatti, le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto si possono assegnare solo su posti che si rendono vacanti e/o disponibili entro il 31 dicembre, come si legge nell’articolo 2/5 dell’OM n. 88/2024:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
Le supplenze di cui ai punti a) e b) sono attribuite dalle GaE e, in caso di esaurimento delle stesse, da GPS, nonché dalle GI qualora anche le GPS si esaurissero.
Lasciare una supplenza per un’altra
Considerate le sanzioni previste dall’articolo 14, commi 1 e 2, dell’OM 88/24, diversi lettori si chiedono quali supplenze sia possibile lasciare per accertarne altre. La riposta è fornita dal medesimo succitato articolo 14, comma 3:
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b)…
Dunque, è possibile lasciare:
- una supplenza breve conferita dalle GI per un’altra al 30 giugno [(art. 2/5 lettera a)] o al 31/08 [(art.2/5 lettera b)], assegnata anche da GI;
- una supplenza dalle GI per un’altra da GaE/GPS (ciò anche nel caso in cui la supplenza dalle GI sia al 31/08 o al 30/06 e quella da GaE/GPS sia uno spezzone). Evidenziamo che, in tal caso, qualora l’interessato rifiuti l’incarico da GaE/GPS, non è soggetto ad alcuna sanzione, come si legge nell’art. 14/3 dell’OM 88/2024.
Viceversa, alla luce anche delle sanzioni di cui al suddetto art. 14, commi 1 e 2, dell’OM 88/24, non è possibile lasciare:
- una supplenza da GaE/GPS per un’altra né da GaE/GPS né da GI (anche se favorevole in termini di ore e contratto);
- una supplenza breve da GI per un’altra breve sempre da GI (anche se favorevole in termini di ore e contratto);
- una supplenza breve da GI per un’altra da GI sino al termine delle lezioni.
Per completezza, riportiamo di seguito due schemi di sintesi relativi alle sanzioni per le supplenze assegnate da GaE/GPS e per quelle da GI.
Sanzioni supplenze GaE/GPS
Sanzioni supplenze GI
Quesito
Quest’anno sto lavorando su supplenze brevi da GI. La questione che spesso non è chiara neanche per le segreterie è se c’è la possibilità di lasciare una supplenza breve da G I per una al 30 giugno sempre da GI. Grazie in anticipo per la sua risposta.
Sì, è sempre possibile lasciare un supplenza breve per un’altra la 30 giugno anche da GI, ai sensi del sopra riportato articolo 14, comma 3, dell’OM 88/2024:
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b)…
Dunque, il personale in servizio dalle GI può lasciare la supplenza per accettarne un’altra ai sensi:
- dell’articolo 2, comma 5, lettere a): supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre…
- dell’articolo 2, comma 5, lettere b): supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico …
Si tratta delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno che, come detto, qualora non sia possibile assegnarle da GaE e GPS sono assegnate dalle GI.
Le risposte ai quesiti
È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale).
Corsi
Concorso docenti PNRR2: 21.000 quesiti per ripassare i contenuti della disciplina. Ecco come avere il nostro simulatore
Dirigente Scolastico e DPO: strategie e buone pratiche per la gestione della privacy a scuola
Orizzonte Scuola PLUS
Mobilità docenti ed ATA 2025/26: consulenza personalizzata. Prenota la tua data, disponibilità limitata
“Gestire la scuola”, online il primo numero della nuova rivista di OrizzonteScuola dedicata a Dirigenti, DSGA, collaboratori del dirigente e segreterie
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.