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Supplenze docenti ruolo: stipendio da precario per la durata dell’incarico. Come compilare la domanda per le max 150 preferenze

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Al docente di ruolo, che accetta una supplenza, si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo determinato. Cosa succede quando termina la supplenza?

Quesito

Così chiede un nostro lettore:

Vorrei porle un quesito: sono un insegnante su posto comune alla secondaria di II grado (Francese), ma io ed altri insegnanti, a causa dell’ingestibilità della scuola da parte della Dirigenza, abbiamo pensato di inserirci in GPS su materie di cui abbiamo l’abilitazione e sulla scuola media di I grado. Detto ciò, sappiamo che saremo remunerati come precari, ma vorremmo sapere: la retribuzione rispetta lo scaglione di appartenenza, ma per la scuola di grado inferiore, o siamo retribuiti come se fossimo entrati oggi a scuola? L’articolo 47, vale a dire “congelare il ruolo”, prevede un’aspettativa pari all’incarico ….in pratica, l’aspettativa è d’ufficio o dobbiamo richiederla concretamente al Dirigente di scuola di titolarità? Infine, a giugno, se si ha incarico sino alla fine delle attività didattiche ( giugno), siamo riassorbiti con la titolarità sulla scuola secondaria di II grado e, quindi, remunerati di nuovo con lo scaglione di titolarità oppure ci spetta la NASPI? Grazie mille per delle delucidazioni in proposito.

Rispondiamo alle diverse domande poste dal nostro lettore.

1. Detto ciò, sappiamo che saremo remunerati come precari, ma vorremmo sapere: la retribuzione rispetta lo scaglione di appartenenza, ma per la scuola di grado inferiore, o siamo retribuiti come se fossimo entrati oggi a scuola?

Lo stipendio sarà quello previsto per un supplente della scuola secondaria di primo grado, ove eventualmente otterreste la supplenza, ossia prima fascia stipendiale.

2. L’articolo 47, vale a dire “congelare il ruolo”, prevede un’aspettativa pari all’incarico ….in pratica, l’aspettativa è d’ufficio o dobbiamo richiederla concretamente al Dirigente di scuola di titolarità?

Come si legge nel citato articolo 47, l’aspettativa va richiesta dal docente (ai sensi del medesimo articolo): L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso. 

3. Infine, a giugno, se si ha incarico sino alla fine delle attività didattiche ( giugno), siamo riassorbiti con la titolarità sulla scuola secondaria di II grado e, quindi, remunerati di nuovo con lo scaglione di titolarità oppure ci spetta la NASPI?

Rientrerete nella scuola di titolarità e percepirete lo stipendio percepito sino all’a.s. precedente alla supplenza. Ricordiamo che l’anno svolto con incarico a tempo determinato (ossia in supplenza) è considerato servizio non di ruolo.

Per completezza, illustriamo di seguito cosa prevede l’articolo 47 summenzionato e forniamo alcune indicazioni in merito alla presentazione della domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze.

Supplenze docenti ruolo

Ai sensi delle nuove disposizioni contrattuali, ossia l’articolo 47 del CCNL 19/21 (che ha sostituito l’art. 36 del CCNL 2007):

  • il docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero al 31/08 o al 30/06;
  • le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso;
  • il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
  • l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
  • l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

A quanto detto sopra, dobbiamo aggiungere la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del DM 138/2023, ove leggiamo: L’avente titolo all’immissione in ruolo assume servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Dunque, per accettare supplenze il docente di ruolo deve aver dapprima svolto (e superato) l’anno di prova.

Domanda supplenze

Ai fini dell’assegnazione delle supplenze su posto comune e di sostegno al 30 giugno e al 31 agosto, gli aspiranti inclusi in GaE e GPS presentano la relativa domanda online, quella in cui si esprimono le 150 preferenze (nella medesima istanza, ricordiamolo, si trovano le sezioni relative agli incarichi di sostegno finalizzati al ruolo da GPS prima fascia, che non interessano al nostro lettore per cui parliamo soltanto delle supplenze).

Per accedere all’istanza sull’apposita piattaforma ministeriale occorrono le credenziali SPID o CIE, oltre ad essere in possesso dell’abilitazione specifica per accedere ai servizi Polis Istanze online.

Nell’istanza per le supplenze, l’aspirante indica:

  • le preferenze (sino ad un massimo di 150), indifferentemente scuole, comuni e/o distretti;
  • l’eventuale possesso dei requisiti per la precedenza ai sensi della L. 104/92;
  • ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.

Evidenziamo che ciascuna preferenza è composta dai seguenti elementi:

  • Insegnamento
  • Tipo preferenza (scuola/comune/distretto)
  • Tipo contratto (annuale, fino al termine delle attività didattiche, su spezzone orario)
  • Tipo cattedra (esterna stesso comune, esterna altro comune)
  • Tipo posto (solo per la scuola dell’infanzia e primaria)
  • Tipo scuola

Riguardo al tipo di contratto, i docenti di ruolo non possono indicare lo spezzone, perché l’art. 47. prevede che la supplenza si accetti su posto intero, come sopra riportato.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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