Supplenze docenti ruolo: solo su posto intero. Si può poi stipulare contratto part-time?

Il docente di ruolo, come sappiamo, può accettare incarichi di supplenza su posto intero. Può poi chiedere il part-time?
Supplenze docente ruolo
Le supplenze per il personale docente di ruolo sono disciplinate, a decorrere dall’a.s. 2024/25, dall’art. 47 del CCNL 2019/21, che ha sostituito l’art. 36 del CCNL 2007 ed ha apportato alcune novità in materia.
In base al citato articolo 47, il docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero, al 31/08 o al 30/06, o in un diverso grado di istruzione o per altra tipologia di posto oppure per altra classe di concorso.
I docenti, che ottengono la supplenza, mantengono senza assegni la titolarità della sede per tre anni scolastici, trascorsi i quali devono presentare domanda di mobilità per ottenere una nuova scuola di titolarità (quindi al quarto anno di supplenza). Sottolineiamo al riguardo che nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo 47 suddetto è scritto che … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità.
Dal punto di vista giuridico-economico, l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
L’accettazione della supplenza, infine, comportala richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico.
Le disposizioni contrattuali, ricordiamolo, vanno lette congiuntamente alla previsione di cui all’art. 3/3 del DM n. 138/2023, in base al quale il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.
Novità rispetto all’art. 36
Come detto sopra, l’articolo 47 del CCNL 2019/21 ha sostituito l’art. 36 del CCNL 2007, introducendo alcune novità. Ecco quali:
- supplenza su posto intero (nell’art. 36 non era specificato, per cui si potevano accettare anche spezzoni orario);
- supplenza anche per altra tipologia di posto del medesimo grado di istruzione di titolarità, mentre l’art. 36 consentiva la possibilità di accettare supplenze solo per altra classe di concorso o altro grado di istruzione. Tale novità è molto importante, in primis, per chi è titolare su sostegno ovvero titolare su posto comune e fornito di specializzazione, in quanto potrà accettare la supplenza anche nel medesimo grado di titolarità ma su diversa tipologia di posto (esempio: titolare scuola primaria posto comune potrà accettare la supplenza su sostegno alla primaria e viceversa; analogamente il titolare su sostegno nella scuola dell’infanzia potrà accettare la supplenza su sostegno sempre nella scuola dell’infanzia e viceversa…).
L’altra novità sopra riportata, discendente non dal CCNL ma dal DM 138/2023, è rappresentata dal fatto che la supplenza può essere accettata solo dopo lo svolgimento (e il superamento) dell’anno di prova.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Il nuovo art.47 del CCNL prevede la possibilità, per chi è di ruolo, di lavorare come precario da GPS a patto che l’ impiego non sia supplenza breve e comunque per cattedra intera da 18 ore. Non mi soffermerò sulle motivazioni che possono spingere ad una tale scelta che credo, con il fermo di tre anni e l’ impossibilità di chiedere trasferimenti o assegnazioni provvisorie interprovinciali, possano essere intuibili. Avrei tre domande:
D. Si può accettare l’ impiego anche da quella che era la MAD?
R. Premettiamo che la domanda di messa a disposizione non è più prevista ed è stata sostituita dagli avvisi/interpelli (art. 13/23 OM 88/2024) che saranno pubblicati dalle scuole ove si verificherà la disponibilità del posto, dopo aver tentato di assegnare la supplenza dalle GI (comprese quelle delle scuole viciniori). Detto ciò, considerato che nell’art. 47 non è prescritto quale debba essere il “canale” da cui ottenere la supplenza, la lettrice potrebbe rispondere agli eventuali avvisi/interpelli, a condizione che la supplenza rispetti tutte le caratteristiche indicate nel citato art. 47: supplenza su posto intero, al 31/08 o al 30/06, in altra classe di concorso/tipologia di posto o altro grado di istruzione.
D. E se in GPS la cattedra è registrata come spezzone ma poi, di fatto, al momento della presa di servizio sono 18 ore perché quelle che mancano alla cattedra intera sono uscite tardivamente e l’istituto non ha fatto in tempo a farle rientrare in GPS, si può accettare lo stesso l’ impiego?
R. E’ difficile, se non impossibile, che la scuola comunichi parte delle ore in quanto le altre sono uscite tardivamente, in quanto le operazioni si svolgono anche sull’organico di fatto, definito il quale non sono più assegnati posti/ore, se non nel caso dei posti in deroga di sostegno. Inoltre, qualora si verificasse quanto ipotizzato dalla lettrice, non si potrebbe accettare comunque, perché per il sistema si tratterebbe a prescindere di spezzone orario.
D. Una volta accettato l’ impiego si può richiedere il Part Time?
R. E’ vero che l’articolo 47 parla di supplenza su posto intero, ma è altrettanto vero che la richiesta di part-time, in tali casi, non è esplicitamente vietata. Considerata la disposizione contrattuale, tuttavia, per fornire una risposta certa attendiamo i necessari chiarimenti ministeriali che potrebbero (o meglio dovrebbero) arrivare con l’annuale circolare sulle supplenze.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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