Supplenze, docenti ruolo possono accettarle anche nel corso dell’anno scolastico purché siano almeno fino al 30 giugno

Il docente di ruolo può accettare supplenze ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019/21. C’è un limite temporale, nel corso dell’anno scolastico, entro cui accettarle?
Supplenze docenti ruolo
Ai sensi del summenzionato art. 47 del CCNL 2019/21:
- il docente di ruolo può accettare supplenze su posto intero al 31/08 o al 30/06;
- le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria e viceversa) o per altra classe di concorso;
- il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
- l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
Alle disposizioni contrattuali sopra ricordate si deve aggiungere quanto previsto dal DM n. 158/2024, secondo cui il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. Conseguentemente, potrà farlo solo dopo lo svolgimento (e il superamento) del predetto.
Limite temporale?
Ritornando al quesito di partenza, ossia se ci sia un limite temporale entro cui accettare l’incarico di supplenza nel corso dell’anno scolastico, affermiamo che nel CCNL non è previsto.
Riportiamo i commi di interesse del succitato articolo 47, ossia i commi 1 e 3 (il 2 riguarda infatti lo stato giuridico del personale, mentre il comma 4 l’abrogazione dell’art. 36 del CCNL 2007):
1. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
3. L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
Il comma 1 non specifica nulla al riguardo, come anche il comma 3. Quest’ultimo, anzi, dispone che il periodo di aspettativa deve essere pari alla durata dell’incarico per come stabilito nella nomina, quindi partendo dalla medesima nomina (e non indica nessun limite).
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Sono una docente di ruolo di sostegno alla Secondaria di Primo Grado. Per esigenze personali, vorrei spostarmi in altra provincia accettando una supplenza, qualora si presentasse l’occasione. Potrei farlo considerando che la domanda per le GPS l’avevo fatta per la provincia sopracitata. Mi è chiaro che con l’Art.47 è possibile farlo solo su altra classe di concorso o ordine di scuola e che la supplenza deve essere fino al 30/6 o al 31/8. Ciò che non mi è chiaro e se io posso in qualunque momento accettare la supplenza, anche ora ad esempio se mi arrivasse una mail per 18 ore con le condizioni sopra citate, e se posso accettare posti su convocazione da graduatorie d’istituto. Inoltre, vorrei capire tecnicamente come procedere, accetto prima la supplenza e se si rende definitiva poi comunico alla scuola di appartenenza che voglio prendermi aspettativa per poter svolgere quest’altro incarico?
Precisiamo che la supplenza può essere accettata non solo per altra classe di concorso/grado ma anche per altra tipologia di posto. Così, ad esempio, il docente di sostegno titolare nella secondaria di primo grado può accettare supplenze anche una classe di concorso (quindi posto comune) del medesimo primo grado, fattispecie questa prima non consentita dall’abrogato art. 36 del CCNL 2007.
Detto ciò, rispondiamo alla lettrice che nel CCNL non è previsto nessun limite temporale per l’accettazione della supplenza né sono specificate le graduatorie da cui essere convocati. Ciò che conta è che la supplenza sia su posto intero e abbia come termine il 30/06 o il 31/08. Pertanto, qualora dovesse arrivare la convocazione, la lettrice potrebbe accettarla. Le ricordiamo, però, che le supplenze sui posti che si rendono vacanti e/o disponibili dopo il 31 dicembre sono tutte brevi e possono avere come data ultima il termine delle lezioni, per cui non potrebbe accettarle. Viceversa, se il posto si sia reso vacante e/o disponibile prima del 31/12 e la supplenza sia assegnata dopo tale data, la supplenza avrà come termine il 30/06 o il 31/08 e quindi potrebbe accettarla. Approfondisci
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