Supplenze docenti ruolo: che significa si mantiene per tre anni “senza assegni” la sede di titolarità

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I docenti di ruolo, come sappiamo, possono ottenere incarichi di supplenza nel rispetto di quanto indicato nel CCNL 2019/21. Cosa significa che si mantiene per tre anni “senza assegni” la sede di titolarità.

Supplenze docenti ruolo

Dall’a.s. 2024/25, com’è ormai noto, le supplenze del personale docente di ruolo sono disciplinate dall’articolo 47 del CCNL 2019/21 che ha introdotto due importanti novità, secondo cui la supplenza si può accettare su posto intero ed anche per una diversa tipologia di posto, fattispecie queste non previste dall’abrogato art. 36 del CCNL 2007.

Ai sensi delle nuove disposizioni:

  • il docente già di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06;
  • le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) oppure per altra classe di concorso;
  • il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede;
  • l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie;
  • l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

La supplenza, infine, può essere accettata soltanto dopo lo svolgimento dell’anno di formazione e prova, novità questa introdotta lo scorso anno scolastico con il DM 138/2023 e riproposta nel DM 158/2024 (art. 3/3): Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. 

Che significa “senza assegni”

Diversi colleghi di ruolo hanno chiesto in redazione cosa significhi l’espressione “… mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede…“, esprimendo preoccupazione soprattutto per quel “senza assegni”.

Iniziamo con il dire che il docente di ruolo, che svolge supplenze, mantiene la scuola di titolarità complessivamente per tre anni (di supplenza anche non continuativi), la perde al quarto e quindi deve presentare domanda di mobilità.

Esempio: docente accetta supplenze negli anni 2018/19, 2021/22, 2023/24; se accetta la supplenza anche per il 2024/25 (o negli anni successivi) perde la sede di titolarità e deve quindi presentare domanda di mobilità (nel corso del quarto anno di supplenza) per ottenere una nuova sede(scuola) di titolarità.

Come si evince dall’esempio e come prima accennato, gli anni di supplenza possono essere anche non continuativi e al quarto anno di incarico al 30 giugno o al 31 agosto scatta quanto detto, ossia la perdita della titolarità, con conseguente presentazione della domanda di mobilità, come chiarito dal Ministero con nota n. 1116/2008, richiamata negli anni dai vari ATP.

Evidenziamo che nella dichiarazione congiunta riferita all’articolo 47 succitato, è stato chiarito che il periodo di tre anni scolastici indicato nell’articolo in questione ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione della sede di titolarità: in sostanza, perdo la sede; presento domanda per ottenere una nuova scuola di titolarità; poi accetto per altri 4 anni supplenze (anche non continuative); la domanda per ottenere la nuova sede di titolarità si presenta solo dopo l’accettazione della quarta supplenza (quindi nel corso di tale quarto anno).

Quanto all’espressione senza assegni sta a significare che non si riceve retribuzione alcuna dalla scuola di titolarità o meglio ancora da docente di ruolo. Infatti, chi accetta l’incarico di supplenza in questione assume, per quell’anno/i, lo stato giuridico del supplente e come tale riceverà la retribuzione. Quindi, lo stipendio sarà quello base per un docente supplente (relativo naturalmente al grado di istruzione in cui si svolge la supplenza).

L’espressione non non significa assolutamente che non spettano gli assegni al nucleo familiare (oggi assegno unico), come paventato da alcuni nostri lettori. D’altra parte, l’espressione “senza assegni” è utilizzata in altri articoli del contratto proprio per indicare l’assenza di retribuzione, come ad esempio nell’articolo  35, comma 9, del citato CCNL 19/21, dedicato alla malattia del personale con incarico di supplenza al 30/06 e al 31/08, dove leggiamo: Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Il limite richiamato è quello della conservazione del posto per 9 mesi; la retribuzione è corrisposta per intero nel primo mese di assenza per malattia, al 50% nel secondo e terzo mese, senza assegni per il restante periodo (come sappiamo senza retribuzione).

La stessa espressione la troviamo anche nell’articolo 37 del medesimo CCNL, dedicato ai permessi per diritto allo studio che sono retribuiti, ma che se non giustificati sono considerati come aspettativa senza assegni: Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

In definitiva, il docente di ruolo che ottiene una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, non avrà lo stipendio del docente a tempo indeterminato ma quello da supplente e non perde certamente eventuali assegni al nucleo familiare.

Supplenze a.s. 2024/25

Per completezza di informazione ricordiamo che il personale incluso in GaE e GPS, interessato alle supplenze al 30/06 e al 31/08, nonché agli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia, può presentare domanda sino alle ore 14.00 del 7 agosto.

La domanda è unica sia per gli incarichi per il ruolo che per le supplenze e si presenta tramite Istanze Online.

QUI TUTTE LE INFO UTILI

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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