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Supplenze docenti ruolo 2024/25: per altra classe di concorso e anche su sostegno nello stesso grado

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Il docente di ruolo può accettare supplenze non solo per altra classe di concorso e altro grado ma anche per una diversa tipologia di posto.

Supplenze docenti di ruolo: CCNL 2019/21

Dall’anno scolastico 2024/25, l’assegnazione delle supplenze ai docenti di ruolo sarà disciplinata dall’articolo 47 del CCNL 2019/21, sottoscritto in via definitiva in data 18 gennaio 2024, ragion per cui le supplenze assegnate nel corrente anno scolastico sono state disciplinate dall’ormai abrogato art. 36 del CCNL 2007.

Il nuovo art. 47 del CCNL 19/21 disciplina le supplenze in esame secondo quanto di seguito indicato:

  • il docente di ruolo può accettare supplenze al 31/08 o al 30/06, su posto intero (novità);
  • le supplenze possono essere accettate per un diverso grado di istruzione, per altra tipologia di posto (novità) o altra classe di concorso;
  • il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
  • l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
  • l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

A quanto detto dobbiamo aggiungere la disposizione di cui all’art. 3/3 del DM 138/2023, in base alla quale il docente tenuto a svolgere l’anno di prova non può accettare supplenze. Queste ultime, conseguentemente, possono essere ottenute dopo lo svolgimento (e il superamento) del periodo di formazione e prova.

Supplenza su altra tipologia di posto

Tra le nuove disposizioni sopra riportate ne ricordiamo una che amplia, per i docenti di ruolo, le possibilità di ottenere una supplenza e che supera un “limite” precedentemente previsto.

L’articolo 36 del CCNL 2007, infatti, non contemplava la possibilità di accettare la supplenza per una tipologia di posto diversa da quella di titolarità nel medesimo grado di istruzione. Così: il docente titolare su classe di concorso nel primo grado (o secondo) non poteva accettare la supplenza su posto di sostegno nel primo grado (o nel secondo, se ivi titolare), come anche il titolare su sostegno nella scuola dell’infanzia (o primaria) non poteva accettare supplenze su posto comune infanzia (o primaria, se ivi titolare); il titolare su posto di sostegno non poteva accettare la supplenza su posto comune nel medesimo grado di istruzione (es. titolare sostegno scuola infanzia non poteva accettare supplenza su posto comune infanzia …).

L’articolo 47 del nuovo CCNL, che ha abrogato il succitato art. 36, contempla invece la summenzionata possibilità:

Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Dunque, con la nuova disposizione, la supplenza può essere accettata non solo per un diverso grado di istruzione o per altra classe di concorso, ma anche per altra tipologia di posto. Pertanto, il titolare su posto comune (o sostegno) può accettare la supplenza su posto di sostegno nel medesimo grado (oppure su posto comune, se titolare su sostegno), fermo restando che l’incarico sia su posto intero.

Quesito

Cos chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di sostegno, immessa in ruolo sul 1 grado. Vorrei sapere se dal prossimo anno scolastico, avendo l’abilitazione per la classe di concorso a028, posso accettare supplenza sullo stesso grado.

La risposta è affermativa: si potrà accettare la supplenza, fermo restando che svolga e superi nel corrente anno scolastico l’anno di prova.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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