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Supplenze docenti neoassunti in ruolo: durante il vincolo ma dopo anno prova

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I docenti neoassunti in ruolo, una volta superato l’anno di prova, possono accettare supplenze dalle GPS.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Attualmente (as 2024/25) svolgo l’anno di prova alla primaria (sono assunta a tempo indeterminato da concorso pnrr1), se chiaramente dovessi superare l’anno di prova, il prossimo anno (as 2025/2026) potrei accettare incarico da GPS su ADSS avendo io l’abilitazione su tale classe di concorso? Domande: – posso farlo o devo prima aspettare che passino i 3 anni e poi chiedere l’eventuale passaggio di cdc? – Se posso invece farlo, il ruolo rimane confermato o si sospende? Grazie mille per la disponibilità. Spero in suo cortese riscontro.

Rispondiamo alla lettrice che potrà accettare un’eventuale supplenza già dal prossimo anno scolastico, una volta superato l’anno di prova, e non deve fare a tal fine alcun passaggio di ruolo. L’articolo 47 del CCNL dispone che il docente di ruolo può accettare supplenze su altra tipologia di posto o altro grado di istruzione ovvero altra classe di concorso. La supplenza, tuttavia, oltre che al 30/06 o al 31/08, deve essere su posto intero, per cui nella domanda da inoltrare in estate la lettrice non dovrà chiedere spezzoni orario.

Quanto detto, nonostante la stessa (come tutti i neoassunti dal 2023/24) sia sottoposta al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione di cui al combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/17. Infatti, la medesima normativa prevede che durante i tre anni di vincolo è possibile che l’interessato accetti incarichi a tempo determinato, dopo naturalmente lo svolgimento dell’anno di prova.

Nelle medesime succitate disposizioni, inoltre, non è detto che il vincolo si sospende in caso di supplenza, per cui l’anno svolto con incarico a tempo determinato non si computa ai fini del triennio. Ciò è stato messo nero su bianco nell‘Ipotesi di CCNI mobilità 25/28, sottoscritta in data 29 gennaio 2025, ove leggiamo che si considerano utili ai fini del triennio di vincolo:

  • gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
  • gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/21 successivamente
    al superamento del periodo di formazione e prova;
  • l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
  • gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
  • l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Pertanto, la lettrice può accettare l’eventuale supplenza e computare l’anno in esame nel triennio di permanenza. Docenti immessi in ruolo 23/24: cancellazione dalle graduatorie non riguarda GPS. È possibile accettare supplenze

Per completezza, riportiamo quanto previsto dal vincolo sopra citato, nonché cosa prevede il CCNL 19/21 in merito alle supplenze del personale docente di ruolo.

Vincolo neoassunti

Ai sensi dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), DL n. 36/2022,  e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20, del DL 44/2023, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere all’a.s. 2023/24, devono permanere nella scuola di assunzione – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso l’anno in cui è svolto il periodo di provacui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.

Durante i tre anni di vincolo, evidenziamolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali abbiano titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.

Il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero nonché ai docenti di cui all’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92 (ossia docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità), limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. A tali casi di mancata applicazione del vincolo, si aggiungono le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, come recepite dall’Ipotesi di CCNI mobilità 2025/28. DEROGHE

Supplenze docenti ruolo

Stando al succitato art. 47 del CCNL 19/21:

  • il docente già di ruolo può accettare supplenze su posto intero (precisazione non prevista dall’abrogato art. 36 del CCNL 2007) al 31/08 o al 30/06. Evidenziamo al riguardo che, qualora il docente abbia richiesto nella domanda per le supplenze uno spezzone e lo abbia ottenuto, il dirigente scolastico della scuola di titolarità deve respingere la richiesta di aspettativa;
  • le supplenze possono essere accettate in un diverso grado di istruzione, per altra classe di concorso o anche per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’abrogato art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria);
  • il docente di ruolo, che ottiene la supplenza, mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede (nella dichiarazione congiunta relativa all’articolo in questione leggiamo che: … il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità);
  • l’accettazione della supplenza comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
  • l’accettazione della supplenza comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.

Come detto, infine, l’accettazione della supplenza è possibile solo dopo lo svolgimento (e il superamento dell’anno di prova).

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

Mobilità docenti 2025, scarica testo del Contratto firmato: vincoli rimangono ma deroghe per figli fino a 16 anni e genitore over 65. Domande attese da metà febbraio

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