Supplenze docenti: il servizio 2021/22 sarà valido per il nuovo concorso straordinario?

Il decreto sostegni-bis (DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021) ha previsto un nuovo concorso straordinario, bandito per i posti che resteranno vacanti al termine delle assunzioni in ruolo a.s. 2021/22. Il servizio svolto, in seguito all’attribuzione di una supplenza a.s. 2021/22, sarà valido ai fini del raggiungimento delle annualità richieste per partecipare alla predetta procedura straordinaria?
Immissioni in ruolo a.s. 2021/22
Il decreto sostegni-bis, per l’a.s. 2021/22, ha previsto che alle immissioni in ruolo ordinarie si aggiungesse, oltre a quella citata all’inizio, una procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e relativi aggiuntivi.
Pertanto, le immissioni in ruolo a.s. 2021/22 si stanno articolando nelle due seguenti fasi (la prima ormai conclusa o quasi):
- assunzioni ordinarie da GaE e GM (concorsi 2016, 2018 e fasce aggiuntive per tutti i gradi di istruzione; per la secondaria, inoltre, concorso straordinario 2020 e concorso STEM, previsto dal citato decreto 73/2021 che ha anticipato parte della procedura ordinaria di cui al DD 499/2020);
- assunzioni straordinarie da GPS prima fascia posto comune e sostegno e relativi elenchi aggiuntivi (requisiti posto comune: tre annualità di servizio, anche non continuative, svolte su posto comune nella scuola statale negli ultimi dieci anni – oltre l’anno in corso; requisiti sostegno: la sola iscrizione nella prima fascia delle GPS ovvero negli elenchi aggiuntivi).
Supplenze
I suddetti aspiranti inclusi nella prima fascia delle GPS e nei relativi elenchi aggiuntivi partecipano alla procedura straordinaria di assunzione (che prevede l’attribuzione di un incarico annuale, lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e una prova disciplinare, ai fini dell’assunzione in ruolo nel 2022/23, con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) presentando la relativa domanda, tramite Istanze Online, sino al prossimo 21 agosto.
I predetti aspiranti, con la medesima domanda, partecipano all’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto (se non nominati per il futuro ruolo), insieme ai docenti delle GaE (che li precedono nell’attribuzione delle supplenze, ma non partecipano alla procedura straordinaria di assunzione) e delle GPS seconda fascia (che li seguono nell’attribuzione delle supplenze, ma non partecipano alla procedura straordinaria di assunzione).
Sarà poi il sistema ad articolare le due operazioni in due distinte fasi: prima incarichi annuali dalla I fascia delle GPS ed elenchi aggiuntivi finalizzati all’immissione in ruolo; successivamente incarichi di supplenza da GaE e GPS I fascia/elenchi aggiuntivi e II fascia.
I docenti, che otterranno una supplenza per l’a.s. 2021/22, potranno far valere il servizio per partecipare al nuovo concorso straordinario citato all’inizio?
Nuovo concorso straordinario
Il nuovo concorso straordinario è previsto dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021.
Ad esso sono destinati i posti autorizzati per le immissioni in ruolo 2021/22 e non assegnati.
Al momento, come riferito dal Ministro Bianchi, sono stati immessi in ruolo circa 40.000 docenti su 112.473 posti autorizzati, ma deve essere portata ancora a termine al procedura straordinaria da GPS: Assunzioni docenti 2021, circa 70.000 posti ancora liberi per le GPS. E poi il nuovo concorso straordinario).
Nello specifico, il concorso è bandito per un numero di posti pari a quelli che restano vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo a.s. 2021/22 ordinarie – da GaE e GM – e straordinarie dalla prima fascia delle GPS posto comune e di sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, fatto salvo l’accantonamento dei posti destinati ai concorsi ordinari scuola dell’infanzia/primaria e secondaria, banditi rispettivamente con DD n. 498/2020 e DD n. 499/2020 ma non ancora espletati.
Di seguito, destinatari e articolazione di tale procedura concorsuale straordinaria:
- è riservata ai docenti non compresi tra quelli che partecipano alle assunzioni da GPS/elenchi aggiuntivi;
- è riservata ai docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio nelle scuole statali (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99), anche non consecutive, negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa;
- prevede la partecipazione in una sola regione e per una sola classe di concorso (nella quale, come detto sopra, è necessario avervi prestato un’annualità di servizio);
- si articola:
– in una prova disciplinare, da svolgersi entro il 31 dicembre 2021 e le cui caratteristiche saranno definite con apposito DM;
– nella formulazione della graduatoria di merito regionale, redatta sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova disciplinare e comprendente i soli vincitori, ossia coloro i quali rientrano nel numero dei posti banditi (le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori);
– nella partecipazione (a proprie spese) dei vincitori ad un percorso di formazione, anche in collaborazione con le Università, che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite con apposito DM (il medesimo che definirà la prova disciplinare);
– nell’assunzione in ruolo dei vincitori, a decorrere dal 1° settembre 2022, previa valutazione positiva del percorso di formazione e superamento della prova conclusiva (l’assunzione avviene sui posti banditi, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo).
I vincitori assunti in ruolo, nel corso dell’a.s. 2022/23, svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017.
Servizio supplenza 2021/22
Per partecipare alla sopra descritta procedura straordinaria, dunque, è necessario aver svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, tre annualità di servizio (valutate come tali ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/99) negli ultimi cinque anni, di cui una specifica, ossia prestata nella classe di concorso per cui si partecipa.
Considerato che:
- la prova disciplinare va svolta entro il 31 dicembre 2021, per cui le domande di partecipazione andranno presentate prima di tale data,
- ai sensi dell’articolo 11/14 delle legge n. 124/1999, per annualità di servizio si deve intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014),
la supplenza a.s. 2021/22 e il relativo servizio svolto non potranno contribuire a raggiungere le tre annualità richieste per partecipare alla procedura concorsuale in esame.
N.B. La risposta al quesito deriva dall’attuale normativa, se la data “entro il 31 dicembre 2021” per lo svolgimento della prova disciplinare sarà rispettata.