Supplenze docenti GaE/GPS e assunzioni prima fascia 2023, procedura: prima incarichi per ruolo. Mancata presentazione domanda e mancata espressione preferenze

I docenti inclusi in GaE e GPS possono presentare la domanda di partecipazione all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, entro il 31 luglio p.v. Con la medesima istanza si può partecipare alla procedura straordinaria di assunzione su sostegno, finalizzata al ruolo. Procedura.
Graduatorie
L’assegnazione delle supplenze al 31/08 e al 30/06, ai sensi dell’OM 112/2022, è effettuata:
- attingendo da GaE e, in caso di incapienza ovvero esaurimento delle stesse, dalle GPS;
- dalle GPS, secondo il seguente ordine: GPS I fascia; elenchi aggiuntivi alla I fascia; secondo elenco aggiuntivo alla I fascia (ove sono collocati gli aspiranti in prima fascia con riserva in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione/specializzazione conseguito all’estero); GPS II fascia;
- dalle graduatorie di istituto, nel caso in cui non sia stato possibile assegnarle da GaE e GPS.
L’assegnazione degli incarichi annuali (al 31/08) su sostegno finalizzati al ruolo, ai sensi del DM 119/2023 (attuativo del DL 44/2023), avvengono attingendo da (nell’ordine):
- GPS sostegno prima fascia (i soli aspiranti inseriti a pieno titolo)
- elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS sostegno (i soli aspiranti inseriti a pieno titolo)
Modalità assegnazione supplenze/incarichi ruolo
La procedura di assegnazione delle supplenze (ai sensi dell’art. 12 dell’OM 112/202) e degli incarichi per il ruolo (ai sensi del DM 119/2023) è informatizzata e gli aspiranti interessati presentano la relativa domanda, tramite l’apposita piattaforma ministeriale, dalle ore 9.00 del 17 luglio alle ore 14.00 del 31 luglio 2023 (nota MIM n. 41914 del 12 luglio 2023).
- Presentazione domanda
La domanda, che è unica e costituita da diverse sezioni (per le supplenze e per gli incarichi), è presentata dai seguenti aspiranti e per le finalità di seguito indicate:
A. gli aspiranti inclusi in GaE e GPS (prima fascia, elenco aggiuntivo alla prima fascia, secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia, seconda fascia) presentano istanza ai fini della partecipazione all’assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto. Nella domanda devono esprimere:
- in ordine di priorità (a seconda delle scelte personali), le preferenze (sino a 150) di sede (scuole, comuni e distretti)/classe di concorso-posto/tipologia di contratto (supplenze annuali e/o fino al 30/06 e/o spezzoni);
- l’eventuale possesso dei requisiti per la precedenza nella scelta della sede, ai sensi della legge n. 104 del 1992;
- ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria;
B. gli aspiranti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS sostegno e relativi elenchi aggiuntivi presentano l’istanza per partecipare sia alla procedura straordinaria di assunzione finalizzata al ruolo sia all’assegnazione delle suddette supplenze. Nella domanda, nelle sezioni dedicate, devono esprimere:
- il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione;
- l’ordine di preferenza (sino a 150) delle sedi (scuole, comuni e/o distretti), distinto per classe di concorso, per gli incarichi finalizzati all’immissione in ruolo (procedura straordinaria);
- in ordine di priorità (a seconda delle scelte personali), le combinazioni preferenze (sino a 150) di sede (scuole, comuni e distretti)/classe di concorso-posto/tipologia di contratto (supplenze annuali e/o fino al 30/06 e/o spezzoni), per le supplenze al 30/06, al 31/08 e/o spezzoni;
- l’eventuale possesso dei requisiti per la precedenza nella scelta della sede, ai sensi della legge n. 104 del 1992.
- Assegnazioni incarichi per il ruolo
Il sistema informatizzato, come leggiamo anche nella summenzionata nota, assegna dapprima gli incarichi al 31/08 finalizzati al ruolo dalle GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi. A tal fine, gli UST verificano le domande presentate e, con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse.
Si sottolinea che (DM n. 119/2023): l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della medesima e preclude il conferimento delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto; la mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura; la mancata indicazione di alcune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse; la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.
La rinuncia per la mancata presentazione della domanda ovvero la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle supplenze, mentre la rinuncia all’incarico assegnato preclude la partecipazione alle predette procedure (ossia non si può partecipare all’assegnazione delle supplenze).
Ricordiamo che, qualora all’esito dell’assegnazione de suddetti incarichi vi siano ancora posti di sostegno da assegnare con incarico finalizzato al ruolo, si svolgerà una mini “Call Veloce”, al fine di ottenere la supplenza finalizzata al ruolo in una provincia diversa da quella di inclusione in GPS. Alla predetta procedura per chiamata possono partecipare i docenti, che hanno presentato l’istanza e non hanno ottenuto l’incarico, mentre non possono partecipare coloro i quali non abbiano presentato domanda, i rinunciatari per le sedi non espresse nonché coloro i quali hanno già ottenuto l’incarico finalizzato al ruolo nella provincia di inclusione in GPS. Approfondisci
- Assegnazioni supplenze 30/06 e 31/08
Una volta assegnati gli incarichi finalizzati al ruolo, si passa all’attribuzione delle supplenze. A tal fine, gli UST verificano le istanze presentate e, con la la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse.
Si evidenzia che:
- l’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta
l’accettazione della stessa; la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia al conferimento delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da tutte le graduatorie – GaE e GPS – cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento (potrà invece ottenerle dalle GI, qualora GaE e GPS siano esaurite ovvero incapienti); la mancata espressione di alcune preferenze (sedi/classi concorso/tipologie di posto) è considerata rinuncia per cui, qualora l’aspirante al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto per le preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi/classi di concorso/tipologie di posto non espresse, con la conseguenza che non potrà ottenere supplenze dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento (GaE e GPS); la rinuncia all’incarico assegnato o la mancata presa di servizio (entro il termine indicato dall’Amministrazione) comporta l’impossibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08 sia delle GAE/GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; - la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto e le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento (se richiesto nella domanda; si parla di diritto al completamento nell’art. 12/10 dell’OM 112/2022, mentre nel successivo comma 12 dello stesso art. 12 si parla di titolo al completamento);
- si partecipa ad un solo turno di nomina, eccetto nel caso di completamento;
- si ha diritto al completamento soltanto se è stato attribuito uno spezzone in assenza di posti interi, viceversa, il predetto diritto si perde;
NB: la presentazione della domanda non è obbligatoria né per le supplenze né per gli incarichi finalizzati al ruolo, con le conseguenze sopra riportate.