Supplenze docenti fino ad avente diritto: sono possibili in due casi. Ecco quale data di termine devono avere i contratti

Supplenze anno scolastico 2024/25: una particolare tipologia di contratto è quello “fino ad avente diritto” formula in uso nella prassi ma che nel CCNL non compare. Tutti i contratti fino – a tutela del lavoratore – devono avere una scadenza certa, e questo permette l’inserimento a SIDI e la procedura per l’accreditamento dello stipendio.
Supplenze fino ad avente diritto: cosa dice il CCNL
L’articolo 41, comma 1, del Contratto Scuola rinnovato nel 2018 per la parte normativa (e rinnovato nel CCNL 2019/21 art.- 39) dispone:
I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine…
I contratti a tempo determinato del personale della scuola, dunque devono in ogni caso recare il termine, ossia la fine della supplenza.
Pur riportando la data di termine, il contratto può essere risolto, come detta sempre l’articolo 41, comma 1:
[… ]Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
I contratti, in conclusione, devono recare in ogni caso il termine della supplenza, tuttavia possono essere risolti e la supplenza attribuita ad un nuovo docente avente titolo in seguito alla pubblicazione di nuove graduatorie.
Quindi continuiamo a chiamarle “fino ad avente diritto”, pur avendo ben presente la loro natura e modalità.
Supplenze 2024/25: ci sono due casi di supplenze “fino ad avente diritto”
In questo primo scorcio di anno scolastico 2024/25 i casi in cui è possibile ricevere convocazione – da graduatorie di istituto o da interpello – sono due
- supplenza fino ad avente diritto fino alla nomina del docente da GPS (in alcune province le operazioni sono ancora in corso ma è necessario coprire le ore poiché le lezioni sono state avviate in tutta Italia)
- supplenza fino ad avente diritto fino alla nomina del docente vincitore da concorso PNRR DDG n. 2575/2023 o DDG n. 2576/2023
Nel primo caso la supplenza avrà una data di termine a breve scadenza, circa 7 – 10 giorni anche se al SIDI la supplenza verrà impostata 30 giugno per permettere il pagamento dello stipendio.
Nel secondo caso la data di termine è stata impostata al SIDI dal Ministero in base alle indicazioni fornite con nota prot. n. 135779 del 4 settembre 2024: i Dirigenti Scolastici stipuleranno con gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 – supplenza fino al termine delle attività didattiche caratterizzata con “Applicazione D.L. 71/2024”
Tale caratterizzazione, con riferimento al decreto-legge 71 del 2024, vincola la data fine del contratto al 31/12/2024 e reca la clausola risolutiva “Il presente contratto è inoltre risolto
qualora sia individuato l’avente titolo secondo quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 3, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106”.
Si precisa, infine, che nelle funzionalità SIDI relative alle “Convocazione docenti” i docenti caratterizzati con il flag “Applicazione D.L. 71/2024” risulteranno convocabili da graduatoria
d’istituto.
La nota dell’Ufficio Scolastico del Lazio
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)
Lo speciale Supplenze anno scolastico 2024/25