Supplenze docenti e ATA di ruolo 2024/25: dall’aspettativa alla comunicazione delle assenze. Indicazioni MIM su gestione contratti
Avviato in alcune province l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto ai docenti inclusi in GaE e GPS, cui possono partecipare anche i docenti di ruolo, il MIM fornisce indicazioni sulla gestione dei relativi contratti.
Prima di entrare nel focus dell’argomento, ricordiamo brevemente le disposizioni del CCNL 2019/21 in materia di incarichi a tempo determinato che possono essere assegnati al personale di ruolo.
Supplenze personale a tempo indeterminato
Sono gli articoli 47 per il personale docente e l’articolo 70 per il personale ATA a dettare disposizioni sulla possibilità per gli stessi di accettare supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Docenti
- Il docente di ruolo può accettare supplenze al 31/08 o al 30/06, su posto intero, in un diverso grado di istruzione ovvero per altra tipologia di posto (possibilità non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007. Esempio: titolare scuola primaria posto comune, potrà accettare supplenza su sostegno alla primaria) o per altra classe di concorso. Chi ottiene la supplenza mantiene senza assegni, per tre anni scolatici, la titolarità della sede, è sopposto alla disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato (stipendio, valutazione servizio, malattia, permessi, ferie…) e deve chiedere un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso. L’accettazione della supplenza è possibile soltanto dopo lo svolgimento (e superamento) dell’anno di prova, come disposto dall’art. 3/3 del DM n. 138/2023 e dal DM 158/2024 (art. 3/3).
ATA
- Il personale ATA può accettare, nell’ambito del settore scuola, supplenze al 31/08 o al 30/06 su posto intero di area superiore o (a parità di area) di diverso profilo professionale ovvero posto/cattedra di insegnamento, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. Come quello docente, anche il personale ATA, in caso di accettazione di una supplenza, è sottoposto alle medesime disposizioni contrattuali dei colleghi supplenti. Da notare che, diversamente dai docenti che possono accettare supplenze solo in qualità di docenti, il personale ATA può accettarle non solo per tale categoria ma anche su posti di insegnamento.
Sottolineiamo, come accennato, che lo stipendio del personale in esame, per la durata della supplenza, sarà uguale a quello dei colleghi a tempo determinato, ossia prima fascia stipendiale.
Gestione contratti
Il MIM ha aggiornato al 29 agosto 2024 e diffuso le istruzioni operative relative alla gestione dei rapporti di lavoro del succitato personale di ruolo che accetta supplenze al 30 giugno o al 31 agosto. Le predette istruzioni sono state pubblicate dall’AT di Avellino.
Le istruzioni operative si aprono informando che, dall’a.s. 2024/25, la gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati con personale docente e ATA di ruolo (secondo quanto sopra illustrato) è effettuata mediante le funzioni SIDI di “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola” (sono, quindi, interessati i contratti con decorrenza giuridica ed economica a partire dal 01/09/2024), ad eccezione dei contratti degli incaricati di religione con artt.47 e 70, che continuano ad essere gestiti come in precedenza, ossia tramite le funzioni di “Gestione Corrente – Assunzioni in Ruolo => Gestione sede di servizio artt. 47 e 70 (ex art.36 e art.59)”.
Vengono poi fornite indicazioni alle scuole di partenza (titolarità) e di arrivo (scuola in cui si svolge la supplenza):
- la scuola di titolarità provvede all’inserimento dell’aspettativa P053 (docenti) o P054 (ATA) da “Variazioni di stato giuridica => Assenze => Inserimento Assenze”. Come detto sopra, infatti, il personale di ruolo che accetta la supplenza fruisce dell’aspettativa senza assegni, per l’intera durata dell’incarico, ai sensi del medesimo CCNL 19/21 (articoli 47/3 per il personale docente e 70/3 per il personale ATA);
- inserita l’aspettativa da parte della scuola di titolarità dell’interessato, la scuola di servizio (quello in cui si svolge la supplenza) può inserire il contratto. I contratti, leggiamo sempre nelle istruzioni operative, possono essere inseriti in SIDI solo su diversa tipologia personale, ordine scuola o classe di concorso o profilo di titolarità e dovranno avere decorrenza e scadenza incluse nel periodo dell’aspettativa;
- quanto all’inserimento della tipologia di servizio, da “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola”, la scuola di servizio, in fase di inserimento dell’R-1 tramite la funzione “Instaurazione Rapporti di Lavoro >Inserimento Supplenza e predisposizione contratto/Prospetto R-1”, seleziona una delle seguenti tipologie di servizi: N32 – Incarico annuale personale già di ruolo; N33 – Incarico fino al termine delle attività didattiche personale già di ruolo; N37 – Proroga supplenza incarico personale già di ruolo.
Le istruzioni operative proseguono ricordando che è possibile inserire, per lo stesso anno scolastico, più contratti per uno stesso dipendente, purché non si sovrappongano e siano tutti con stessa qualifica. In tali contratti si possono, inoltre, indicare le ore aggiuntive, le ore aggiuntive alternative alla religione cattolica ed è possibile prorogarli, con contratto N37, per il periodo 01/07 – 31/09 e 01/09 e 30/09 con modalità analoghe a quelle dell’N22.
Variazione stato giuridico
Come detto sopra, il personale di ruolo che accetta la supplenza è soggetto alla disciplina prevista per il personale a tempo determinato, modificando il proprio stato giuridico per la durata dell’incarico.
Nel paragrafo delle istruzioni operative del MIM dedicato alla variazione di stato giuridico si indica che l’inserimento delle assenze del personale in esame (con art. 47 e art. 70) è di competenza della scuola di servizio (quella in cui si svolge la supplenza). Si tratta di una nuova funzionalità che permette alla predetta scuola di acquisire e inviare le eventuali assenze a NoiPA in autonomia.
Nell’elenco dei RDL (rapporti di lavoro), si evidenzia nelle istruzioni operative, il sistema mostrerà anche i servizi N32, N33 ed N37 (inseriti per il personale suddetto), affinché la scuola di servizio possa inserire correttamente l’assenza come personale non di ruolo e inviare, laddove previsto, il prospetto al MEF per l’aggiornamento degli importi stipendiali.
Non stiamo a sottolineare l’importanza della procedura in questione, considerato che il personale di ruolo che accetta una supplenza cambia il proprio stato giuridico (per la durata della supplenza medesima), acquisendo quello di supplente con le conseguenze del caso. Si pensi, ad esempio, ai permessi per concorsi o esami retribuiti per il personale di ruolo e non retribuiti per i docenti a tempo determinato.
Supplenze docenti 2024, parte l’algoritmo da GaE e GPS [Bollettino Novara, Biella, Asti]
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).