Supplenze docenti di ruolo da settembre 2024, quali domande presentare e come comunicarlo alla scuola di titolarità

Il nuovo CCNL 2019/21 ha ripreso e modificato le disposizioni di cui all’articolo 36 del CCNL 2007 e relative alle supplenze per il personale docente di ruolo. Cosa fare nel caso in cui si è individuati.
Rispondiamo ad alcune domande poste da una nostra lettrice, ricordando dapprima sinteticamente cosa prevede il nuovo CCNL relativamente alle supplenze per il personale docente di ruolo.
Art. 47 CCNL 2019/21
E’ l’articolo 47 del summenzionato CCNL 2019/21 a dettare disposizioni sulla facoltà di poter accettare supplenze da parte dei docenti a tempo indeterminato. Ecco cosa prevede il predetto articolo:
- i docenti di ruolo possono accettare supplenze al 31/08 e al 30/06;
- le supplenze devono essere su posto intero (novità questa introdotta dal CCNL 2019/21);
- è possibile accettare supplenze in un diverso grado di istruzione oppure in una diversa classe di concorso o ancora su una diversa tipologia di posto, diversi rispetto a quelli di titolarità (prevedendo la possibilità di ottenere supplenze anche per una diversa tipologia di posto, si permette ai titolari su posto comune di ottenere una supplenza su posto di sostegno e viceversa nel medesimo grado di istruzione di titolarità; possibilità questa non prevista dall’art. 36 del CCNL 2007);
- durante lo svolgimento delle supplenze, si mantiene senza assegni la titolarità della sede per tre anni scolatici. Dopo tre anni di supplenza, anche non continuativi, all’accettazione della quarta supplenza si deve presentare domanda di mobilità per ottenere una nuova scuola di titolarità. Come si legge nella dichiarazione congiunta posta in calce all’articolo 47 del CCNL 2019/21, il triennio in esame riparte da capo, in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità (pertanto, qualora si perda la titolarità in quanto si accetta una supplenza per la quarta volta e si ottenga una nuova scuola di titolarità a seguito di presentazione di domanda di mobilità, il triennio riparte da capo);
- accettando l’incarico di supplenza, al docente di ruolo si applica la disciplina prevista dal medesimo CCNL 209/21 per il personale a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie;
- accettando l’incarico di supplenza, l’interessato deve chiedere un periodo di aspettativa non retribuita (ai sensi dello stesso art. 47, aggiungiamo noi) per un periodo non inferiore all’incarico ricevuto.
Qui info su supplenza e part-time, nonché su supplenza da graduatoria incrociata.
Quesito
Così scrive nostra lettrice:
Innanzitutto ringrazio Orizzonte Scuola per le notizie sempre aggiornate, gli approfondimenti ed i tanti servizi offerti, come questo sportello di consulenza. Ho letto con molto interesse gli articoli pubblicati su Orizzonte Scuola in merito alla possibilità del personale docente di ruolo di accettare supplenze al 30/06 o al 31/08 secondo quanto previsto prima dall’art. 36 CCNL 2007 ed ora dall’art. 47 CCNL 2019-21. Tralasciando le novità introdotte dall’art. 47 CCNL 2019-21, già ampiamente ed esaustivamente illustrate nei vostri articoli, mi ponevo alcune domande di ordine pratico-procedurale. Ecco i miei quesiti: Per sfruttare la possibilità di ricevere una supplenza bisogna prima iscriversi nelle GPS per una classe di concorso diversa da quella di titolarità oppure per il sostegno e poi inoltrare la domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze tramite procedure informatizzata. Giusto? Una volta individuati come destinatari di una supplenza cosa bisogna fare? Si deve prima chiedere l’aspettativa ex art. 47 alla scuola di titolarità e solo dopo averla ottenuta si può prendere servizio per la supplenza? Se l’autorizzazione tarda ad arrivare? Oppure si prende servizio direttamente nella scuola dove si dovrà svolgere la supplenza? In tal caso chi avvisa la scuola di titolarità? Non ho mai notato nei moduli della presa di servizio una dicitura ad hoc per il personale di ruolo che accetta una supplenza. Bisogna dunque presentare una dichiarazione a parte in cui si specifica che si è già di ruolo e titolari in un’altra scuola? Se l’esito dell’individuazione quale destinatario di una supplenza arriva negli ultimi giorni di agosto e si è in assegnazione provvisoria/utilizzazione bisogna chiedere l’aspettativa alla scuola di assegnazione/utilizzazione o alla scuola di titolarità?
Rispondiamo alle diverse domande poste dalla lettrice.
D1. Per sfruttare la possibilità di ricevere una supplenza bisogna prima iscriversi nelle GPS per una classe di concorso diversa da quella di titolarità oppure per il sostegno e poi inoltrare la domanda per partecipare all’assegnazione delle supplenze tramite procedure informatizzata. Giusto?
R1. La risposta è affermativa: sì, deve iscriversi nelle GPS sostegno e/o per altra classe di concorso, considerato che la supplenza non può essere ottenuta per la classe di concorso di titolarità ma per altro grado di istruzione, altra classe di concorso o altra tipologia di posto (sostegno, nel caso della lettrice).
Effettuato l’inserimento, inoltrerà successivamente la domanda di partecipazione all’assegnazione delle supplenze, in modalità telematica. Qui le ultime info sull’aggiornamento delle GPS 2024/26
D2. Una volta individuati come destinatari di una supplenza cosa bisogna fare? Si deve prima chiedere l’aspettativa ex art. 47 alla scuola di titolarità e solo dopo averla ottenuta si può prendere servizio per la supplenza? Se l’autorizzazione tarda ad arrivare? Oppure si prende servizio direttamente nella scuola dove si dovrà svolgere la supplenza? In tal caso chi avvisa la scuola di titolarità?
R2. Una volta individuata per la supplenza, dovrà: comunicarlo alla scuola di titolarità e contestualmente inviare a scuola la richiesta di aspettativa ai sensi dell’art. 47 del CCNL (aspettativa a decorrere dal 1° settembre); quindi, il primo settembre potrà recarsi nella scuola in cui ha ottenuto la supplenza e prendere servizio. Le scuole non hanno alcun interesse a ritardare, in quanto dovranno coprire il posto da lei lasciato libero. Una volta effettuata la comunicazione e la richiesta di aspettativa, potrà o meglio dovrà presentarsi nell’istituzione scolastica in cui ha ottenuto la supplenza. L’intera pratica sarà quindi gestita dalle due scuole interessate.
D3. Non ho mai notato nei moduli della presa di servizio una dicitura ad hoc per il personale di ruolo che accetta una supplenza. Bisogna dunque presentare una dichiarazione a parte in cui si specifica che si è già di ruolo e titolari in un’altra scuola?
R3. No, generalmente non è prevista. Questo anche perché la situazione giuridica dell’interessato è visibile in SIDI.
D4. Se l’esito dell’individuazione quale destinatario di una supplenza arriva negli ultimi giorni di agosto e si è in assegnazione provvisoria/utilizzazione bisogna chiedere l’aspettativa alla scuola di assegnazione/utilizzazione o alla scuola di titolarità?
R4. Nel caso in cui abbia già ottenuto l’assegnazione provvisoria/utilizzazione, la richiesta andrà presentata alla scuola in cui ha ottenuto la mobilità annuale, in quanto per l’a.s. di riferimento è quella la scuola di servizio (in tal caso, la richiesta dovrà presentarla necessariamente il primo settembre, in quanto sino al 31/08 sarà in servizio presso la scuola titolarità).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
Corsi
Scienze della formazione primaria 2025: prova selettiva venerdì 12 settembre
Sperimentare i cinque Campi di Esperienza attraverso la favola di Pinocchio
Orizzonte Scuola PLUS
Adempimenti di fine anno scolastico: prassi + circolari e documenti
Intelligenza Artificiale nelle segreterie scolastiche: semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano. Corso gratuito utile per DSGA, segretari e Dirigenti
Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza
privata.