Supplenze docenti da graduatorie di istituto: ecco come si calcola il punteggio, da 2 a 12 punti
In caso di supplenze brevi, ai fini della maturazione del punteggio, si sommano tutti i giorni svolti in uno stesso anno scolastico. Valutazione servizio.
Prima di entrare nel focus dell’argomento, ricordiamo quali sono le diverse tipologie di supplenza, comprese quelle brevi, nonché il termine oltre il quale una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattica diventa breve.
Supplenza brevi
Le tipologie di supplenza, ai sensi dell’art. 2/4 dell’OM 112/2022, sono le seguenti:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.
Da quanto sopra riportato si evince che le supplenze su posti:
– che si rendono vacanti e/o disponibili entro il 31/12:
- sono annuali (al 31/08), se vacanti e disponibili;
- sono sino al termine delle attività didattiche (30/06), se solo disponibili (quindi è presente un titolare che sarà assente per tutto l’a.s.)
– che si rendono vacanti e/o disponibili dopo il 31/12:
- sono sempre e comunque brevi, per cui possono avere come termine ultimo la fine delle lezioni (più scrutini ed eventuali esami). Tale termine deriva dal fatto che le supplenze brevi sono assegnate sino al permanere delle effettive esigenze di servizio.
Valutazione servizio
Quanto alla valutazione del servizio effettuato in seguito ad una supplenza ottenuta da GPS ovvero da graduatorie di istituto, la stessa avviene sulla base delle disposizioni di cui all’art. 15 dell’OM n. 88/2024 e delle allegate tabelle di valutazione, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero con nota n. 1290/2020, nota n. 1550/2020, e con le FAQ pubblicate in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie.
Stando alle sopra citate disposizioni e indicazioni:
- il punteggio massimo conseguibile per ciascuna GPS, in ciascun anno scolastico, è pari a 12 punti;
- il servizio di IRC e di attività alternativa sono valutati come aspecifici;
- il servizio specifico, ossia quello prestato nella classe di concorso/posto nella cui GPS si procede alla valutazione (esempio: ho prestato servizio sulla A-22 e lo inserisco nella GPS A-22), è valutato punti 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti;
- il servizio aspecifico, ossia quello prestato in una classe di concorso/posto diverso dalla graduatoria per cui si procede alla valutazione (es.: ho prestato servizio nella A-11 e lo si valuta anche nella GPS A-22), è valutato punti 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6 punti;
- per conseguire i 2 punti sopra menzionati non è necessario che la supplenza debba essere necessariamente di 16 giorni, ma si possono sommare giorni derivanti da contratti/supplenze diverse (es.: 5 giorni in una scuola e 9 giorni in un’altra), sempre svolti nel medesimo anno scolastico;
- il punteggio massimo, di cui al punto 1, si matura svolgendo: 166 giorni di servizio anche non continuativi oppure un servizio, anche non continuativo, di almeno 180 giorni (in tal caso si matura anche l’annualità di servizio. Quelle richieste, ad esempio, per partecipare al concorso scuola secondaria in virtù del servizio e del titolo di studio d’accesso) ovvero un servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini o delle attività educative per la scuola dell’infanzia (anche in tal caso si matura l’annualità di servizio);
- il suddetto punteggio massimo può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi “aspecifici”;
- non è possibile sommare giorni di servizio di anni scolastici diversi; il calcolo si effettua sempre per anno scolastico;
- … Approfondisci leggendo la nostra GUIDA
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Scrivo per chiederle come vengono calcolati i giorni di supplenza breve inferiore ai 16 giorni. Se io dovessi fare 3 giorni di supplenza, poi si andranno a sommare ad altri eventuali giorni facenti parte di un altro contratto e faranno cumulo, oppure devo avere una supplenza contrattualizzata di almeno 16 giorni? Nel caso precedente, la somma dei giorni può avvenire solo all’interno dello stesso istituto per la stessa classe di concorso oppure per qualsiasi altra scuola?
Come detto sopra, per cumulare 2 punti non è obbligatorio che la supplenza sia svolta con un solo contratto di 16 giorni ma questi si possono maturare svolgendo più supplenze anche in scuole diverse. Così infatti leggiamo nelle tabelle di valutazione summenzionate e allegate all’OM 88/24:
Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado
- a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari;
- b) nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso;
- c) nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- d) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, P. 2
Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di P. 12
Dunque, non è disposto che i 16 giorni debbano essere svolti con un solo contratto né tantomeno in una sola scuola. Pertanto, la nostra lettrice potrà sommare i tre giorni di servizio svolti ad altri eventuali giorni svolti sempre nell’a.s. 24/25.
NB.: le disposizioni sopra riportate sono quelle di cui alla Tabella A/4 relativa alla seconda fascia delle GPS scuola secondaria – sezione dedicata al servizio aspecifico, ma lo stesso è riportato anche per il servizio aspecifico. Inoltre, al riguardo nulla cambia anche nelle altre tabelle di valutazione.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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