Supplenze docenti da GaE e GPS, sanzione per abbandono incarico vale solo per il 2023/24

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Supplenze docenti anno scolastico 2023/24: argomento SANZIONI da GaE e GPS. Alcuni aspiranti ci chiedono se le sanzioni siano relative solo all’anno scolastico 2023/24, ultimo anno di vigenza delle GPS 2022/24 oppure vadano considerate biennali.

Accettazione e rinuncia

Accettazione supplenza

L’accettazione della supplenza avviene “automaticamente”, nel senso che l’assegnazione della stessa ne comporta l’accettazione, come leggiamo nell’articolo 12/4 dell’OM 112/2022:

L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa

Rinuncia

Premettiamo che la rinuncia può configurarsi secondo diverse fattispecie:

  1. mancata presentazione della domanda: l’aspirante non presenta l’istanza di partecipazione al conferimento delle supplenze;
  2. rinuncia per le sedi/classi di concorso/posti non espressi: qualora l’aspirante non esprima nell’istanza alcune preferenze di sede e classe di concorso/tipologia posto (ciò riguarda chi è inserito graduatoria – GaE o GPS  –  per più classi di concorso/posti) e al suo turno di nomina non sia soddisfatto per le preferenze espresse, lo stesso è considerato rinunciatario per le sedi e le classi di concorso/tipologie di posto non espresse;
  3. rinuncia supplenza conferita: l’aspirante rinuncia alla supplenza, dopo che la stessa gli è stata attribuita.

Di seguito le conseguenze relative alle diverse tipologie di rinuncia.

Mancata presentazione della domanda

L’aspirante, per l’a.s. 2023/24, non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo (si potranno al contrario ottenere dalle GI, in caso GaE e GPS siano esaurite).

Rinuncia per le sedi non espresse

L’aspirante, per l’a.s. 2023/24:

  • non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS dalle graduatorie in relazione alle quali sia risultato in turno di nomina. Esempio: docente incluso in GPS I fascia per la A-12 e la A-11; è rinunciatario per alcune sedi non espresse in riferimento alla A-12; non potrà ottenere supplenze per la A-12, mentre potrà ottenerle per la A-11;
  • potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 dalle GI (anche per la A-12).

Rinuncia supplenza conferita o mancata presa di servizio

Qualora l’aspirante rinunci alla supplenza conferitagli dal sistema e quindi accettata (come detto sopra) ovvero non prenda servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, lo stesso non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 per l’a.s. 2023/24:

  • da GaE e GPS per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo;
  • dalle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso/posti cui ha titolo.

Abbandono dal servizio

Nel caso in cui l’aspirante ottenga la supplenza, prenda servizio e poi lo abbandoni, non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (ricordiamo che il 2023/24 è l’ultimo anno di vigenza delle GPS/GI e delle GaE).

Ne abbiamo parlato con Chiara Cozzetto Anief

 11:24 Sanzioni per eventuale abbandono del servizio dopo l’assunzione: saranno valide solo per il 2023-24? Si potrà aggiornare la graduatoria nel 2024 senza problemi?

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