Supplenze docenti, confermata nel Contratto 2019/21 la formula sull’ “avente titolo” che subentra. Dichiarazione congiunta dei sindacati

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Supplenze docenti: il Contratto 2019/21 conferma la formula ideata nel CCNL 2018/21 per evitare le storture che fino ad allora avevano generato i contratti stipulati “fino ad avente diritto”. Dal Contratto 2018 dunque tutti i contratti di supplenza devono avere una data di termine. L’avente titolo subentra a conclusione del contratto.

La supplenza in attesa dell’avente titolo ha una data di termine

Il Contratto 2019/21, in vigore dal 19 gennaio 2024, inserisce la formula relativa al “supplente avente titolo” nell’art. 39 Contratto individuale di Lavoro.

Il comma 5 specifica

I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

Si tratta della stessa formulazione presente nell’ art. 41, comma 1 del CCNL 19/04/2018 che viene quindi sostituito.

Dichiarazione congiunta: tempi rapidi per non pregiudicare la continuità didattica

Nel Contratto 2019/21 i Sindacati che hanno sottoscritto il Testo hanno disposto l’inserimento della seguente DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con riferimento all’art. 39 (Contratto individuale di lavoro), le parti auspicano che l’amministrazione proceda all’approvazione delle graduatorie in tempi adeguati a prevenire che la risoluzione dei contratti a tempo determinato per l’individuazione di un nuovo avente titolo possa determinare pregiudizio alla continuità didattica.

Quando viene nominato il supplente in attesa dell’avente titolo

Nonostante negli ultimi anni l’Amministrazione abbia compiuto passi avanti nell’assicurare la nomina di un elevato numero docenti a tempo determinato su posti al 31 agosto e 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento almeno entro l’inizio delle lezioni, tale tipologia di contratto è stata diffusa almeno per due motivazioni

  • ritardo da parte dell’Ufficio Scolastico nello scorrimento di GaE e GPS e necessità di assicurare il docente in classe, a lezioni avviate.
  • ritardo nell’espletamento del concorso straordinario bis, per cui nello scorso anno scolastico alcuni docenti hanno ricevuto la nomina a novembre /dicembre 2023.

In questi casi è il Dirigente Scolastico a scorrere le graduatorie di istituto, nominando il docente con supplenza che riporta la data entro la quale si presuppone che l’avente titolo possa subentrare.

Da un lato quindi viene tutelato il supplente, che non è in balìa di un contratto senza data, com’era l’odioso “avente diritto” , dall’altro il docente al quale il contratto sarebbe spettato sin dall’inizio se non avesse dovuto subìre i ritardi amministrativi, può comunque contare sul contratto.

Questo non toglie, come evidenziato dai sindacati, che in alcune occasioni la continuità didattica sia venuta meno.

Un monito affinché le procedure per l’attribuzione per le supplenze siano più puntuali dal prossimo anno scolastico.

Il testo del Contratto 2019/21

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