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Supplenze docenti, ancora posti su sostegno. La data di termine del contratto per grado di scuola [RISPOSTE A QUESITI]

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Le supplenze su posti vacanti e/o disponibili, resisi tali prima del 31/12 dell’a.s. di riferimento, hanno come termine il 30 giugno o il 31 agosto.

Quali supplenze

Ai sensi dell’art. 2/4 dell’OM 112/2022, le possibili tipologie di supplenza sono le seguenti:

  • supplenze sino al 31 agosto, quelle su posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre dell’a.s. di riferimento;
  • supplenze sino al 30 giugno, quelle su posti non vacanti ma disponibili, entro il 31 dicembre dell’a.s. di riferimento;
  • supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi suddetti (malattia, maternità, infortunio, permessi…).

Dal sopra riportato art. 2, comma 4, dell’OM 112/2022 si evince chiaramente che le supplenze su posti, che si rendono vacanti e/o disponibili entro il 31/12, diventano annuali o sino al termine delle attività didattiche.

Viceversa, qualora il posto si renda vacante e/o disponibile dopo il 31 dicembre, la supplenza è sempre e comunque breve, per cui può avere come termine ultimo la fine delle lezioni (più scrutini ed eventuali esami), come si legge anche nel DM 131/2007, regolamento ancora in vigore e richiamato nelle premesse alla citata OM.

Quali graduatorie

Le supplenze vengono pertanto assegnate utilizzando le seguenti graduatorie:

  • le supplenze sino al 31/08 e al 30/06 sono assegnate scorrendo le GaE e, in caso di incapienza o esaurimento delle stesse, le GPS nonché le graduatorie di istituto (GI) in caso di incapienza o esaurimento delle GPS;
  • le  supplenze brevi sono assegnate dalle GI (in caso di esaurimento delle GI, comprese quelle della scuole della provincia, tramite MAD o interpello; con il prossimo aggiornamento delle GPS dovrebbe vigere il solo interpello).

Quesiti

Primo esempio

Nell’anno scolastico 2019/2020 sono stata convocata da MAD per una supplenza dal giorno 10 Gennaio sino al termine delle lezioni per 8 ore settimanali. Qualora il posto fosse già disponibile o vacante prima del 31/12, anche se la convocazione è avvenuta dopo il 31/12 (nel frattempo la scuola ha lasciato scoperte le classi o utilizzato le ore di potenziamento), la supplenza avrebbe dovuto avere termine comunque il 30 giugno? È una questione importante ai fini della validità dell’anno scolastico.

Come detto sopra, i posti vacanti e/o disponibili, resisi tali entro il 31/12, vanno coperti con supplenze al 30/06 (in caso di posto solo disponibile ma non vacante) o al 31/08 (in caso di posto vacante e disponibile). Non conta quando si convoca per la supplenza ma piuttosto quando il posto si rende disponibile. In caso di posto disponibile entro il 31/12 dell’anno scolastico di riferimento la relativa supplenza:

  •  è assegnata da GaE; oppure
  • in caso di incapienza/esaurimento delle GaE, è assegnata da GPS; oppure
  •  in caso di incapienza/esaurimento delle GPS, è assegnata dalle GI della scuola interessata; oppure
  • in caso di incapienza/esaurimento della GI della scuola interessata, è assegnata dalle graduatorie di istituto delle scuole della provincia secondo il criterio di viciniorietà;
  • in caso di incapienza/esaurimento delle graduatorie di istituto delle scuole della provincia, è assegnata tramite MAD o interpello (dal prossimo anno, come detto, dovrebbe esserci solo l’interpello)). 

Pertanto, se il posto occupato dalla lettrice si era reso disponibile entro il 31/12 dell’a.s. di riferimento, alla stessa andava proposto (dopo aver esaurito tutte le predette graduatorie) un contratto al 30/06 o al 31/08, in quanto la modalità di reclutamento (da MAD) non cambia la natura del posto, come anche la data di convocazione della scuola. Viceversa, ossia se il posto si era reso disponibile dopo il 31/12, alla lettrice spettava un contratto sino al termine delle lezioni, come quello sottoscritto.

Ribadiamo ancora che non conta quando la scuola chiama, ma quando il posto si rende disponibile, considerato quanto scritto nell’OM succitata, ove si usa non a caso l’espressione “…  vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre” o ancora “…  non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre“: dunque, posti che si rendono vacanti e/o disponibili entro il 31/12.

Secondo esempio

sono stata convocata con graduatoria GI il 14 febbraio su due posti in deroga sul sostegno primaria con scadenza al termine delle attività didattiche. Io ho potuto accettare, avendo il contratto con altra scuola primaria con scadenza all’8 giugno. Il 15 febbraio la scuola mi chiama dicendo che sulla base della graduatoria un posto spettava a me e di presentarmi il giorno dopo per fare la presa di servizio. Ieri mi sono recata presso la scuola per firmare la presa di servizio e la scuola mi dice che si è sbagliata perché dopo il 31 dicembre non può più stipulare contratti al 30 giugno Ma in teoria non bisogna vedere quando si è reso disponibile il posto? Se prima o dopo il 31 dicembre? Non c’entra nulla che il contratto lo stiamo stipulando a febbraio… o sbaglio?

Dopo il 31 dicembre di ciascun anno scolastico è ancora possibile stipulare contratti al 31 agosto e 30 giugno, se il posto assegnato era tale entro quella data. Per completezza, Orizzonte Scuola ha raccolto fin dal mese di agosto tutte le supplenze assegnate dagli Uffici Scolastici. E dai BOLLETTINI è possibile rendersi conto che ancora a gennaio sono state assegnate numerose supplenze al 31 agosto/30 giugno.

Di conseguenza non concordiamo con la sintesi normativa indicata dalla segreteria, ma possiamo ipotizzare che la modifica alla data sia corretta. Infatti, trattandosi di posto di sostegno in deroga riteniamo sia stato effettivamente autorizzato da poco, perché di solito le assegnazioni vengono disposte con celerità. Non vogliamo infatti credere che il posto fosse disponibile già entro il 31 dicembre e la convocazione avvenga solo il 14 febbraio, a meno che non ci siano dinamiche non note.

Nel corso dell’anno scolastico invece sono possibili integrazioni per aggravamenti e/o nuove certificazioni e le supplenze vengono immediatamente disposte. Pubblichiamo come esempio la nota dell’ Ufficio Scolastico di Teramo del 24 gennaio 2024, che riassume la situazione “Le SS.LL. provvederanno direttamente alla copertura degli stessi attingendo dalle graduatorie d’istituto, la fine del contratto dev’essere il termine delle lezioni (8/6/2024 per scuole Primarie, Secondarie di I e II grado – 29/6/2024 per scuole Infanzia) Il contratto deve essere redatto come supplenza breve (N01).

Il giorno precedente infatti erano stati assegnati ulteriori posti in deroga “VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’USR per l’Abruzzo del 23/01/2024, con il quale sono stati assegnati agli Ambiti Territoriali della Regione ulteriori posti di sostegno in deroga per garantire il diritto allo studio […]

Quindi

  • data ultima di termine delle lezione per primaria e secondaria primo e secondo grado (secondo il calendario regionale)
  • 29 giugno per la scuola di infanzia, perchè nel 2024 il 30 giugno cade di domenica.

Terzo esempio

Nell’elenco degli interpelli da attribuire tramite MAD, al momento è presente la convocazione per una supplenza breve “presumibilmente fino al 30 giugno 2024”. Si tratta di posto sostegno primaria, che viene attribuito in questo caso come supplenza breve perchè evidentemente c’è il titolare ma la probabilità è il prolungarsi della supplenza fino al termine delle lezioni, che per la scuola di infanzia è il 30 giugno.

Le risposte ai quesiti

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