Supplenze 2024: spezzoni fino a 6 ore o sono utilizzati per una cattedra o sono assegnati dal Dirigente Scolastico, anche ai docenti di ruolo

L’assegnazione delle supplenze a.s. 2024-2026 è disciplinata dall’OM n. 88/2024. Nella scuola secondaria gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore non saranno attribuiti tramite l’algoritmo ma – se non utilizzati dagli Uffici Scolastici per comporre una cattedra su più scuole – saranno assegnati dai Dirigenti della scuola in cui si verifica la disponibilità.
Spezzoni pari o inferiori a 6 ore
L’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a a costituire cattedra, è disciplinata dall’articolo 2, comma 4, della OM n. 88 del 16 maggio 2024
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Dunque, nella scuola secondaria, previo consenso degli interessati e sino al limite massimo di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, il dirigente scolastico assegna le ore in esame al personale di seguito indicato, in possesso della relativa abilitazione/specializzazione, nell’ordine seguente:
- docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse;
- docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
- docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.
Nei casi in cui non sia possibile assegnare gli spezzoni in esame, secondo quanto detto sopra, il dirigente procederà all’attribuzione delle stesse utilizzando le graduatorie di istituto. Evidenziamo che, riguardo alla tematica affrontata, nulla è cambiato rispetto alla precedente OM n. 112/2022 che ha disciplinato lo scorso aggiornamento e disciplinato le supplenze sino all’a.s. 2023/24.
Come sono retribuite
I suddetti spezzoni orario, costituenti ore eccedenti le 18 (aggiuntive oltre l’orario d’obbligo), sono retribuiti sino al 30 giugno, come chiarito dal Mistero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 33247 del 07/04/2016. In essa il Ministero distingue tra cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore (cattedre istituzionali) e ore eccedenti le 18 attribuite secondo la succitata modalità e disponibili in organico di fatto:
- per le prime (cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore) le ore eccedenti vanno pagate sino al 31/08;
- per le seconde (ore eccedenti disponibili in organico di fatto) le ore eccedenti le 18 vanno pagate sino al 30/06.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).