Supplenze docenti 2024: quali sono le RISERVE in graduatoria, quanti posti possono occupare

WhatsApp
Telegram

Supplenze docenti anno scolastico 2024/25: l’algoritmo funziona a pieno ritmo e con le nomine arrivano i reclami da parte di chi non è stato nominato o ha avuto una nomina diversa rispetto a quella attesa. Gli Uffici scolastici sono quindi al lavoro anche per spiegare come funziona la procedura informatizzata, in particolare per l’applicazione delle riserve.

Ecco i chiarimenti forniti dall’Ufficio Scolastico di Bergamo a proposito delle riserve.

Uno dei motivi di reclamo è

  • essere stato superato in fase di nomina da docenti in posizione inferiore e/o con punteggio notevolmente più basso

La spiegazione

I candidati in posizione inferiore

  • potrebbero beneficiare della precedenza di cui alla Legge n. 104/1992, secondo la quale, se il candidato beneficiario rientra nel contingente da assumere, sceglie la sede con precedenza rispetto a tutti gli altri, a seconda poi se si tratti di beneficio personale o assistenziale.

Vi è poi il caso dei

  • candidati “riservisti” beneficiari della Legge n. 68/1999, a cui spetta un posto intero ciascuno, in misura variabile della dotazione organica provinciale a seconda della tipologia per ciascuna classe di concorso.
  1. Vedova/o figli di vittime del dovere o azioni terroristiche: lettera A (prevale su tutte le tipologie di riserva)
  2. Invalidi e categorie assimilate di cui alla Legge n. 68/1999: lettera N – posti calcolati con percentuale del 7% sulla metà delle disponibilità dei posti interi
  3. Orfani e categorie assimilate di cui alla Legge n. 68/1999: lettera M – posti calcolati con percentuale del 1% sulla metà delle disponibilità dei posti interi

Il candidato riservista potrebbe anche essere assistito da un diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104/1992, nel qual caso non solo entrerebbe a far parte del contingente, ma sceglierebbe prioritariamente la sede rispetto agli altri candidati.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno diritto alla riserva del posto anche

  • i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente, come prescritto dal D.lgs. n. 66/2010. Tale riserva ammonta al 30% dei posti, nel rispetto del limite previsto dall’art. 5/1 del DPR 3/1957, secondo cui i posti riservati non possono superare la metà dei posti messi a concorso. lettera R

Ancora, sempre fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, hanno altresì diritto alla riserva di posti anche

  • gli operatori volontari, che hanno concluso il servizio civile universale, senza demerito, come previsto dal DL 44/2023 (convertito in legge n. 74/2023): per questi ultimi la riserva di posti è pari al 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale (compresa naturalmente la procedura d assegnazione delle supplenze) e opera nel rispetto del limite previsto dall’art. 5/1 del DPR 3/1957. lettera S

Per le riserve max il 50% dei posti disponibili (con quote per ogni riserva)

art. 5/1 del DPR 3/1957 “Nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”

Pertanto all’interno del massimo dei posti attribuibili (max la metà dei posti a concorso) va applicata la riserva 68/99 e le altre riserve nelle percentuali massime stabilite per ciascuna.

Questo vuol dire che si potrebbe anche non arrivare al 30% per i congedati delle Forze Armate o al 15% del servizio civile universale, ma che si tratta di una misura massima la cui consistenza numerica varia in ogni provincia.

Infatti i posti destinati alle riserve sono attribuiti fino alla saturazione della relativa “scopertura” (calcolata dal SIDI per ciascuna classe di concorso mediante il raffronto del numero complessivo di docenti, da intendersi come dotazione organica al 1° settembre, e del numero di docenti assunti in base al titolo di riserva) e nella misura massima del 50% dei posti disponibili.

Nei bollettini prevale la privacy

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali, non è consentito indicare nei bollettini se gli aspiranti siano titolari di riserva dei posti o di precedenza. Resta ferma la facoltà, sussistendone il relativo interesse, di proporre istanza di accesso agli atti con l’indicazione specifica dei nominativi degli aspiranti oggetto della richiesta.

Quando scelgono i riservisti

La riserva opera per fasce distinte, essendo diversi i requisiti di accesso rispettivamente alla prima e alla seconda fascia.

I docenti riservisti non scelgono prima dei docenti nominabili per diritto di graduatoria, ma sui posti interi residui e nei limiti del numero di posti destinati ai riservisti. Qualora il docente riservista sia anche beneficiario di precedenza legge 104/92, sceglie per primo tra i docenti riservisti.

Si verificano quindi due casi 

  •  il candidato è riservista ma non ha diritto di precedenza, nel qual caso il candidato entra di diritto nel contingente a prescindere da quale sia la sua posizione effettiva in
    graduatoria, e riceve in coda a tutti gli altri che lo precedono una sede lasciata libera dal sistema, purché detta sede sia indicata nelle sue preferenze;
  •  il candidato riservista è anche assistito da un diritto di precedenza, nel qual caso non solo entra a far parte nel contingente, ma sceglie anche in maniera prioritaria rispetto agli altri candidati sulle sedi espresse.

La riserva dei posti opera nell’attribuzione delle supplenze se la quota non è già stata raggiunta con le immissioni in ruolo.

I chiarimenti degli Uffici Scolastici

Le nomine attribuite da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024/25

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri