Supplenze docenti 2022, dopo la nomina ancora controllo del punteggio. Le conseguenze: convalida, rettifica o esclusione dalla graduatoria

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L’istituzione scolastica, in cui gli aspiranti stipulano il primo contratto di supplenza nel periodo di vigenza delle graduatorie, verifica le dichiarazioni presentate dai medesimi. Quali possono essere gli esiti della verifica.

Controlli dichiarazioni

La circolare sulle supplenze a.s. 2022/23 rinvia all’articolo 8 dell’OM n. 112/2022 in merito ai controlli delle dichiarazioni effettuate dagli aspiranti nelle istanze di inclusione in graduatoria. Evidenziamo che, sebbene l’OM riguardi le GPS e le correlate GI di prima e seconda fascia, i predetti controlli sono effettuati anche per gli aspiranti che otterranno l’eventuale supplenza da GaE.

Il suddetto articolo 8 dell’OM 112/22 dispone che “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”

I controlli, dunque, sono effettuati:

  • dalla scuola in cui l’interessato stipula il primo contratto di supplenza nel periodo di vigenza delle graduatorie (conseguentemente, chi otterrà la convalida dei dati contenuti nella domanda nel corrente anno scolastico, non sarà sottoposto ai medesimi controlli nel 2023/24);
  • tempestivamente, così da evitare che, in caso di esito negativo degli stessi, si agisca per tempo e si eviti di procedere ad un’eventuale sottrazione della supplenza attribuita con evidenti ritardi e conseguenti ricadute sulla continuità didattica.

Una volta effettuati i controlli, in caso di:

 esito positivo:

  • il dirigente scolastico comunica, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente;
  • l’Ufficio convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato;
  • i titoli si intendono definitivamente validati e utili agli interessati per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente, di cui all’articolo 2/4-ter del DL n. 22/2020.

esito negativo:

  • il dirigente scolastico lo comunica all’Ufficio territoriale competente, ai fini delle previste esclusioni ovvero per la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all’aspirante; ne viene data comunicazione anche all’interessato;
  • il dirigente scolastico valuta e decide sulle conseguenti determinazioni, ai fini della responsabilità penale di cui all’articolo 76 del DPR n. 445/2000.

Quanto alle esclusioni succitate, si precisa che:

  • è escluso dalle relative graduatorie l’aspirante non in possesso del previsto titolo d’accesso;
  • è escluso dalle graduatorie per il periodo della loro vigenza (biennio 2022/24) l’aspirante che ha prodotto dichiarazioni non rispondenti a verità, fatte salve le responsabilità penali.

L’eventuale servizio svolto sulla base di dichiarazioni non rispendenti a verità, infine, è dichiarato (con apposito provvedimento del dirigente scolastico) come prestato di fatto e non di diritto, per cui lo stesso: non è menzionato negli attestati richiesti dall’aspirante; non dà punteggio; non è utile ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.

Evidenziamo che gli USP e le scuole polo, relativamente all’inclusione nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia, hanno già effettuato i primi controlli sul titolo d’accesso con le relative prime esclusioni (prima della pubblicazione delle medesime graduatorie).

Se invece non viene riconosciuta la dichiarazione mendace, il servizio potrà essere valutato a patto che al prossimo aggiornamento sarà stato acquisito il titolo di accesso, come indicato dall FAQ n. 45

E’ valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU, certificazione tardiva del possesso dei 24 CFU/ CFA), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?

Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella OM 112, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024.

Come si procede

Le indicazioni provengono dall’ufficio Scolastico di Milano

Le operazioni di controllo di tutti i titoli e servizi – precisa l’Ufficio scolastico – dovranno essere effettuate esclusivamente per i docenti che non erano già inseriti nelle GPS nel biennio 2020-22 o che comunque hanno stipulato il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie nell’a.s. 2022-23 ; mentre per i docenti che hanno presentato istanza di aggiornamento dovranno essere verificati esclusivamente i nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 – ed entro il 31 maggio 2022 (data di scadenza del termine di presentazione delle domande) ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020.

Le scuole dove gli aspiranti stipulano il primo contratto sono tenute a:

1- controllare i titoli di accesso, accademici, professionali, culturali, artistici e di servizio dei docenti relativamente a tutte le classi di concorso per le quali gli stessi risultano iscritti nelle GPS, con le distinzioni sopra indicate;

2- procedere alla proposta di convalida dei punteggi a seguito di un puntale controllo dei titoli (non è sufficiente l’autocertificazione);

3- caricare al SIDI nella sezione “RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA/GRADUATORIE PROVINCIALI DI SUPPLENZA/VERIFICA E CONVALIDA
DOMANDA” le comunicazioni aventi ad oggetto convalide/rettifiche/esclusioni su ciascuna classe di concorso dei docenti interessati e ad inviare tali
comunicazioni all’indirizzo e-mail [email protected] e non agli indirizzi email degli altri istituti scolastici;

4- in caso di esito negativo delle verifiche, comunicare le determinazioni assunte altresì agli interessati.

L’USP richiede un controllo accurato sui titoli ITS perché alcuni aspiranti potrebbero aver dichiarato erroneamente il titolo di scuola secondaria di secondo grado.

Nota

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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