Supplenze docenti 2021, legge 104 e priorità scelta scuola: a chi spetta e quando
Gli aspiranti alle supplenze inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) e nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), che usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/92, possono avere la priorità nella scelta della sede. Vediamo quando.
Circolare supplenze e presentazione domanda
Il Ministero dell’Istruzione, con la circolare n. 25089/2021, ha fornito indicazioni sull’attribuzione degli incarichi a tempo determinato (al 30/06 e al 31/08) da GaE e GPS prima e seconda fascia a.s. 2021/22 [e sulla partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione in ruolo dei docenti inseriti nella I fascia delle GPS e relativi elenchi aggiuntivi (procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021)].
La procedura di attribuzione delle supplenze (come quella straordinaria di assunzione) si svolgerà in modalità telematica, con la presentazione delle relative domande, tramite Istanze Online, dal 10 al 21 agosto 2021.
La domanda telematica è una soltanto sia per chi partecipa esclusivamente per le supplenze (GaE e GPS), sia per chi partecipa per le supplenze e la procedura straordinaria di immissione in ruolo (GPS, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti). Sarà poi il sistema ad articolare le due operazioni (assunzioni straordinarie e attribuzione supplenze) in due distinte fasi: prima incarichi a tempo determinato dalla I fascia delle GPS ed elenchi aggiuntivi finalizzati all’immissione in ruolo; successivamente incarichi di supplenza da GaE e GPS.
Benefici legge 104/92
La suddetta circolare fornisce istruzioni anche in merito agli aspiranti che usufruiscono della priorità nella scelta della sede scolastica, ossia coloro i quali beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, rimandando al riguardo al CCNI mobilità 2019/22 (articolo 13):
- art. 21: aspiranti disabili con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- art. 33/6: aspiranti disabili maggiorenni in situazione di gravità;
- art. 33/5: aspiranti genitori, coniugi, figli di soggetto con grave disabilità;
- art. 33/7: affidatari di soggetti con grave disabilità.
La priorità nella scelta della sede si applica:
- per qualsiasi sede scolastica (nella provincia di residenza), nel caso degli aspiranti con disabilità personale (articoli 21 e 33/6);
- per le scuole del comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, nel caso degli aspiranti che assistono parenti o affini con grave disabilità ovvero nel caso di aspiranti affidatari di soggetti con grave disabilità.
Evidenziamo che per sede si intende la singola scuola.
Quando si applica la priorità nella scelta della sede
Il beneficio suddetto, nell’ordine sopra indicato, si applica a determinate condizionate, ossia quando il docente avente titolo alla priorità rientra in un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.
Esempi:
- l’avente titolo alla priorità nella scelta della sede è il nono in graduatoria e vi sono 10 posti disponibili al 30 giugno; in questo caso sceglierà la scuola con priorità rispetto ai colleghi che si collocano dalla prima all’ottava posizione;
- l’avente titolo alla priorità nella scelta della sede è il nono in graduatoria e vi sono 7 posti disponibili al 30 giugno; in questo caso non sceglierà la scuola con priorità rispetto ai colleghi e non avrà l’incarico di supplenza;
- l’avente titolo alla priorità nella scelta della sede è il nono in graduatoria e vi sono 11 posti disponibili, di cui dieci al 30 giugno e uno al 31 agosto; in questo caso sceglierà la scuola con priorità relativamente ai posti al 30 giugno ma non avrà priorità sul posto al 31 agosto rispetto ai colleghi che si collocano dalla prima all’ottava posizione;
- l’avente titolo alla priorità nella scelta della sede è il nono in graduatoria e vi sono 9 disponibilità al 30 giugno, di cui 4 posti interi e 5 spezzoni orario; in questo caso sceglierà la scuola con priorità relativamente agli spezzoni orario ma non avrà priorità sui quattro posti interi rispetto ai colleghi che si collocano dalla prima all’ottava posizione.
In nessun caso, dunque, i beneficiari della legge 104/2 possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti agli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Documentazione
La documentazione e le certificazioni da presentare (allegare alla domanda), per fruire dei benefici succitati, sono quelle indicate nel CCNI mobilità 2019/22. Al riguardo, rinviamo ad un nostro articolo relativo alla mobilità 2021/22, in cui abbiamo indicato la documentazione e le certificazioni necessarie affinché i docenti con disabilità o assistenti soggetti con grave disabilità fruissero della prevista precedenza, considerato (come predetto) che sono le medesime per usufruire della priorità nella scelta della scuola in fase di attribuzione delle supplenze. Questo l’articolo
Domanda online
Come detto all’inizio, per partecipare all’attribuzione degli incarichi di supplenza è necessario presentare domanda tramite Istanze Online. Nell’istanza si dovrà indicare di fruire del beneficio sopra illustrato, allegando la prevista documentazione. Al riguardo il Ministero ha pubblicato un’apposita FAQ;
Nella sezione “Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992” è possibile allegare dei documenti all’Istanza?
Una volta indicata la presenza del riconoscimento della L.104/92 , l’aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato pdf o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.
Guida per immagini presentazione domanda
Assunzioni da GPS e supplenze: requisiti, domanda dal 10 agosto, preferenze [LO SPECIALE]