Supplenze, docente tenuto a svolgere anno di prova non può usufruire dell’art. 36. Le scuole devono controllare. Nota chiarimenti

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Avviso di chiarimenti dall’Ufficio scolastico di Perugia in merito all’assegnazione delle supplenze nell’anno scolastico 2023-24 e in particolare ai docenti tenuti a svolgere l’anno di prova.

L’art. 3, comma 3 del D.M. n. 138 del 13.07.2023 relativo alle immissioni in ruolo 2023-24 ha stabilito che “…Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.”

Pertanto, i docenti che nell’a.s. 2023/2024 dovranno svolgere l’anno di prova non potranno usufruire dell’aspettativa ex art. 36 CCNL 2006-2009 per accettare un incarico di supplenza.

Onde evitare di dover operare rettifiche sulle attribuzioni delle supplenze, con conseguenze negative sul buon avvio dell’anno scolastico e sul corretto scorrimento delle graduatorie, l’USP di Perugia invita tutti gli aspiranti presenti a regolarizzare le proprie domande di supplenza in base a quanto chiarito con la nota, per evitare di risultare assegnatari di incarichi che non potrebbero accettare.

La nota invita le istituzioni scolastiche ad effettuare i dovuti controlli, sia in sede di concessione dell’aspettativa ex art. 36 CCNL 2006-2009, sia in sede di stipula del contratto di supplenza, onde evitare di effettuare concessioni o stipulare contratti non spettanti.

Nota chiarimenti USP Perugia

Ne abbiamo parlato ampiamente in Immissioni in ruolo 2023: se il docente dovrà svolgere anno di prova non potrà accettare supplenze con art. 36

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