Supplenze, docente sostegno può sostituire colleghi assenti? Ministero: “Impiego improprio”
Docente di sostegno e sostituzione colleghi temporaneamente assenti: nelle Linee Guide relative al nuovo PEI e alle nuove modalità di assegnazione delle risorse di sostegno, il Ministero ribadisce che si tratta di un impiego improprio ai fini del processo di inclusione.
Chiarimenti ministeriali
Nel corso degli anni, il tema dell’impiego del docente di sostegno per sostituire colleghi temporaneamente assenti (ci riferiamo alle assenze anche di un solo giorno per le quali la scuola non procede a chiamare il supplente, eccetto i casi in cui non è possibile assicurare il servizio) è stato oggetto di diversi interventi da parte del Ministero, che vanno tutti nella medesima direzione, ossia che il docente di sostegno non può essere impiegato per sostituire colleghi temporaneamente assenti.
L’ultimo intervento in ordine di tempo lo ritroviamo nelle Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.
Queste le indicazioni del Ministero pubblicate prima delle citate Linee Guida:
- nota Miur n. 4274/2009, ove leggiamo che “… l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto“.
- nota Miur n. 9839/2010, ove leggiamo che ” Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.“
Il docente di sostegno, dunque, non può essere impiegato per compiti diversi da quelli previsti dal progetto di integrazione dell’alunno con disabilità, la sostituzione di colleghi temporaneamente assenti non è opportuna ed è possibile solo in casi eccezionali e che non si possono risolvere in altro modo.
Linee Guida
Le Linee Guida suddette ribadiscono il concetto o meglio lo rafforzano nella parte in cui illustrano le procedure e i criteri per la richiesta delle risorse di sostegno. Nello specifico, nella parte dedicata all’eventuale richiesta di aumento del numero di ore di sostegno, leggiamo:
In particolare, quando si chiede di aumentare le ore di sostegno assegnate, è indispensabile motivare la proposta non solo descrivendo i bisogni, ma anche dimostrando che effettivamente le ore assegnate sono state utilizzate in modo adeguato, con interventi attivati rigorosamente sull’alunno/a, con risorse concentrate dove effettivamente, in base alla progettazione del PEI, sono maggiori le esigenze, escludendo categoricamente impieghi impropri come l’uso della risorsa sostegno per attività di supporto destinate genericamente a tutta la classe senza nessun riferimento agli obiettivi del singolo PEI, o per altre esigenze della scuola non immediatamente riferibili all’alunno/a titolare del PEI, quali ad esempio la possibilità di sostituire docenti assenti.
Come si legge nel sopra riportato testo, l’impiego del docente di sostegno è definito improprio nei seguenti casi:
- attività di supporto a tutta la classe senza alcun legame con quanto previsto nel PEI;
- sostituzione di docenti assenti.
Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020