Supplenze, docente di ruolo e precario chiedono le 6 ore interne alla scuola. A chi vanno attribuite

Supplenze anno scolastico 2022 23 : come vanno attribuite gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore. Le segreterie scolastiche devono fare attenzione alla nuova normativa (in realtà un ritorno al passato) individuata nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022. Un caso concreto.
Una nostra lettrice scrive
scrivo in merito a un dubbio relativo alle procedure per il completamento orario. Quest’anno, purtroppo, sono riuscito ad ottenere solo uno spezzone di 10 ore (classe A018). Ho inoltrato subito richiesta di completamento alla scuola, ma benché nel liceo dove presto servizio si siano “liberate” 6 ore, le stesse sono state assegnate a una collega già in ruolo che si trova adesso a fare un orario di 24 ore anziché 18. Cosa rende possibile questa situazione? Grazie per il chiarimento
Spezzoni pari o inferiori a 6 ore
L’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 presenta un’importante novità (in realtà un ritorno al passato) relativamente all’attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra.
Cosa prevedeva l’ordinanza ministeriale 60/2020
L’ordinanza ministeriale n. 60/2020 prevedeva che le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali (nella scuola secondaria), che non concorrono a costituire cattedra, venissero assegnate dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.
Le predette ore dunque dovevano essere assegnate ai docenti di ruolo in servizio nella scuola di interesse, in possesso della specifica abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per insegnare la relativa disciplina. Nel caso in cui non era possibile assegnare le ore ai docenti di ruolo, le stesse venivano assegnate ai docenti con contratto a tempo determinato sempre in servizio nella scuola in questione, in possesso della specifica abilitazione. Approfondisci
L’ordinanza ministeriale 112/2022
L’articolo 2, comma 3, della nuova ordinanza ministeriale prevede che le suddette ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, vengano assegnate dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati, nell’ordine seguente:
- ai docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse;
- ai docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
- ai docenti a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.
Qualora non sia possibile attribuire le ore di cui sopra, secondo le modalità succitate, si procederà all’attribuzione delle stesse utilizzando le graduatorie di istituto.
Risposta al quesito
Ciò che la collega precaria non ci dice è se sia in possesso di abilitazione oppure il suo incarico sia stato attribuito da seconda fascia GPS.
L’abilitazione infatti è il titolo che permette al docente precario di richiedere, con priorità, l’attribuzione dello spezzone pari o inferiore alle 6 ore qualora sia necessario un completamento.
Altrimenti si passa al docente di ruolo con abilitazione per la classe di concorso in oggetto.
Qualora nessuno sia interessato o abbia i requisiti può partecipare all’attribuzione delle ore il docente precario, sempre in possesso dell’abilitazione, già in servizio per 18 ore in quella scuola.
Solo successivamente si passa allo scorrimento delle graduatorie di istituto.
Il docente di ruolo ha 24 ore e il docente precario non raggiunge l’orario minimo o non ha un incarico
La questione non va posta così. Il sistema dell’attribuzione delle supplenze non prevede questo meccanismo “democratico”. Se il docente di ruolo ha richiesto l’attribuzione delle ore aggiuntive, dopo che queste sono state proposte al precario in possesso di abilitazione con diritto al completamento, non sta togliendo nulla ai colleghi precari. Ci sono diverse esigenze, diverse storie personali, familiari e lavorative (si pensi ad es. ai docenti di ruolo fuori sede), che non è possibile racchiudere nel “non è giusto che i docenti di ruolo abbiano 24 ore).
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