Supplenze, docente depennata da graduatoria perché “rinuncia al ruolo”. Viene reintegrata dal Tar, ecco perché

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Il caso in commento riguarda un contenzioso avente per oggetto un ricorso promosso da una docente dichiarata dal Ministero come rinunciataria con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento ai sensi dell’art. 436, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994, in quanto la medesima disposizione prevede che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. Si pronuncia il TAR per le Marche accogliendo però il ricorso della docente, con la sentenza 540/2022. Vediamo il perchè.

I fatti
Con decreto n. 1546 del 7 novembre 2018, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca bandiva il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola d’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 4, comma 1 quater, lett. b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018.
La ricorrente partecipava al concorso in oggetto e si posizionava in una buona posizione in graduatoria. Ciò nonostante, la stessa non veniva convocata dall’USR pur dopo aver risposto all’avviso di avvio delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico poiché, nel momento in cui – con lo scorrimento della graduatoria di merito regionale – erano state esaminate le preferenze espresse dalla docente non erano risultati vacanti e disponibili posti comuni per la nomina in ruolo nella scuola dell’infanzia nelle Province scelte dalla ricorrente. La stessa tentava inutilmente di accedere alla piattaforma Polis per la compilazione dei modelli per l’espressione delle preferenze sulla Provincia per la relativa classe di concorso e che, non riuscendo nell’accesso, contattava l’USR in tal modo avvedendosi del fatto che il suo nominativo non compariva negli elenchi degli aspiranti ancora collocati nelle graduatorie del concorso straordinario e che ciò dipendeva dalla circostanza che, avendo rinunciato, nell’istanza dell’anno precedente, alle Province considerate e non essendo rientrata nel contingente di nomina delle altre Province, era stata conseguentemente dichiarata rinunciataria.

La norma sulla rinuncia e la decadenza dalla graduatoria
L’art. 436, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”.
L’Amministrazione scolastica, in dichiarata applicazione dell’anzidetta disposizione,osserva il TAR, ha ritenuto la ricorrente rinunciataria, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento (quella per l’insegnamento su posti comuni nella scuola dell’infanzia), per avere la stessa espresso la preferenza per alcune province dove non sono risultati posti vacanti e disponibili.
In altri termini, la docente, che non ha effettuato alcuna rinuncia, bensì ha semplicemente espresso la preferenza su talune Province, come peraltro consentito dalla disciplina che regola la procedura – è stata equiparata a quella di coloro che rinunciano alla nomina in ruolo.

Illegittimo equiparare la scelta di alcune province, dove non risultano posti disponibili, con la rinuncia al ruolo
Reputa il Collegio che tale modus operandi non sia legittimo, innanzitutto perché in contrasto con il citato art. 436, comma 2, secondo capoverso, che è chiaro nel prevedere la decadenza dalla graduatoria per la sola ipotesi di rinuncia al ruolo, quale non è quella in esame.
In secondo luogo, giammai nell’avviso pubblicato con DDG n. 790 dell’11 agosto 2020 (e neppure in quello pubblicato con DDG n. 686 del 9 luglio 2021) è stata contemplata la decadenza dalla graduatoria quale conseguenza della rinuncia a talune Province e della contestuale indisponibilità di posti su quelle prescelte.
Al contrario, gli anzidetti avvisi e tutta la disciplina della procedura in argomento regolamentano le conseguenze della scelta preferenziale delle Province sotto due profili:
a) la possibilità di nomina solo a fronte della disponibilità di posti nelle Province prescelte e tramite scorrimento della graduatoria fino alla posizione del candidato;
b) l’impossibilità di essere nominati per le Province non indicate qualora, giunti alla posizione del candidato, non risultino posti disponibili per quelle verso le quali si è manifestata la preferenza.
Dunque, nessuna disposizione stabilisce che, in caso di non disponibilità dei posti sulle Province prescelte, ciò comporta direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo; né tale conseguenza può farsi discendere dall’applicazione dell’art. 436, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994, che non attiene alla fattispecie in questione, disciplinando detta norma la diversa ipotesi della rinuncia al ruolo e non potendo essere la stessa applicata in via analogica alla fattispecie per cui è causa in assenza di espressa previsione.
Peraltro, conclude il TAR, va sottolineato come, non solo non vi è stata alcuna rinuncia alla nomina in ruolo, ma neppure vi è stata una nomina passibile di rinuncia, dal momento che non sono risultati disponibili posti sulle Province prescelte rispetto alla posizione in graduatoria della ricorrente.

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