Supplenze, divieto MAD per chi è inserito in GPS. “Ma se non ci sono sanzioni perchè si deve rinunciare a lavorare” protestano i docenti

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Supplenze da MAD: le scuole cercano insegnanti. Posto che il punto principale deve essere il rispetto della normativa e quindi per l’assegnazione di un incarico devono essere consultate le graduatorie di istituto e quelle delle scuole viciniori, come ci si comporta quando non si trovano candidati idonei?

Una nostra lettrice scrive

vorrei un informazione, so che non si possono inviare mad se iscritti in gps anche in province diverse, però non capisco quali sono le sanzioni? Perché in caso devo rinunciare a lavorare magari in un altro ordine e grado ad esempio primaria (se in gps secondaria)? Rimarrei così senza lavoro

Premessa: è ingiusto che alla scuola primaria insegnino docenti senza titolo (non stiamo naturalmente sminuendo le competenze personali e individuali). Bisogna trovare una soluzione al precariato, non assegnare insegnanti a casaccio.

Detto ciò,  concordiamo con la collega. Se l’iter per l’assegnazione delle supplenze è corretto, perchè non permettere ai docenti che sanno che non potranno ricevere incarico da GaE o GPS di poter inviare la domanda di messa a disposizione?

La normativa – ossia l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 e la circolare del 29 luglio 2022 – non indica sanzioni in caso di supplenza da MAD per un docente inserito in una qualsiasi graduatoria, anche per classe di concorso diversa da quella per la quale riceve la supplenza.

N.B. Noi non manchiamo di dirlo, ad oggi le sanzioni non sono previste dalla normativa. Questo non vuol dire che non potrebbero essere previste successivamente o inserite ex posto in fase di aggiornamento delle graduatorie.

Il servizio svolto senza titolo darà punteggio solo in un caso

Ricordiamo anche che non è possibile avere punteggio per il servizio eventualmente svolto alla primaria senza titolo. Questo aspetto infatti è già stato chiarito dal Ministero con la FAQ n. 53

La nota DPIT n. 1290 del 22/07/2020 prevede che nelle GPS di II fascia della scuola primaria e dell’infanzia, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Posso far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelle GPS della scuola secondaria?
No, a meno che sia stato conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza della domanda di rinnovo per il biennio 2022/2024 (vedasi FAQ n. 45).

FAQ n. 45

Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella OM 112, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024

Quindi per far valutare quel servizio, al prossimo biennio si dovrebbe essere in possesso del titolo di accesso alla primaria.

Si tratta di situazioni molto delicate, alle quali ci auguriamo che le scuole, gli Uffici Scolastici e il Ministero prestino la massima attenzione.

La supplenza infatti non è solo il piccolo passo per il ruolo ma ha anche significato dal punto di vista economico e previdenziale, nonché professionale. E’ bene che le regole siano certe e rispettate da tutte le scuole.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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