Supplenze dei docenti e ATA sospesi valgono fino a rientro del titolare vaccinato o guarito, senza data certa

Supplenze: in questi giorni arrivano le chiamate per la sostituzione del personale docente e ATA che non avendo adempiuto all’obbligo vaccinale previsto dal DL 172/2021 per il personale scolastico, viene sospeso. Quanto dura la sospensione e quanto dura l’eventuale sostituzione.
L’obbligo vaccinale è previsto dal DL 172/2021 dal 15 dicembre 2021
L’obbligo vaccinale, previsto già dal DL 172/2021 dal 15 dicembre e adesso trasformato in Legge, interessa tutto il personale scolastico
- del sistema nazionale di istruzione
- delle scuole non paritarie
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale
- dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Il Ministero ha anche chiarito che l’obbligo interessa dal 1° febbraio anche il personale degli ITS. Nota
L’obbligo riguarda sia il ciclo vaccinale primario che la dose di richiamo
Nei tempi previsti dal piano vaccinale individuale l’obbligo riguarda sia il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose o dose unica a seconda il vaccino scelto) sia la dose di richiamo (seconda o terza in base al vaccino) entro i limiti di validità della certificazione verde C19 (per la quale è necessario fare riferimento alle note del Ministero della Salute).
Soggetti esentati dall’obbligo
L’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021).
Chiarimenti del Ministero dell’Istruzione sull’obbligo
Con circolare del 7 dicembre 2021 il Ministero ha chiarito “dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il
personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione)”
La sospensione: quanto dura
Il personale scolastico che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale come indicato dal DL 172/2021 viene sospeso
La sospensione prevede
- nessuna conseguenza disciplinare
- diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
- Stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento
La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo. (quindi il personale può rientrare in servizio in qualsiasi momento).
Qualora il personale non si avvarrà di questa possibilità la sospensione, con diritto alla conservazione del posto, sarà in vigore
“comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. ”
Le supplenze del personale sospeso
Il DL 172/2021 ha previsto le modalità di supplenze solo per il personale docente. E infatti nella circolare del 7 dicembre 2021 il Ministero aveva precisato “Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione. Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.”
In sede di conversione in legge il comma ha ricompreso anche il personale ATA. La supplenza su personale ATA sospeso quindi, a partire dalla pubblicazione della Legge in gazzetta ufficiale, dovrà seguire gli stessi criteri finora utilizzati per il personale docente.
Il comma è diventato
“4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa”
Dunque sostituzione immediata (nei tempi ovviamente necessari a reperire personale, con tutte le difficoltà del momento contingente), con contratti di breve durata non potendo assicurare una data certa. Il personale sospeso infatti può in ogni momento far valere il proprio diritto a rientrare.
Per le supplenze vengono utilizzate le graduatorie di istituto (prima della scuola in cui si verifica l’assenza, poi delle scuole viciniori) ed eventualmente le MAD domande di messa a disposizione.
Obbligo vaccinale docenti e Ata, il provvedimento è legge. TESTO UFFICIALE [PDF]