Supplenze dal 1°aprile: il precario chiamato da graduatorie di istituto o MAD deve essere vaccinato?

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#insegnanti #dad

Supplenze anno scolastico 2021/22: cosa cambia alla luce del recente DL 24/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 marzo? Il docente o ATA precario, per sostituire un collega assente (per qualsiasi motivo) deve aver già adempiuto all’obbligo vaccinale, in relazione al piano individuale, già alla presa di servizio?

Il quesito dei nostri lettori nasce dalla constatazione che i colleghi in servizio nell’anno scolastico 2021/22 e che in seguito all’entrata in vigore del DL 172/2021 sono stati sospesi senza emolumenti rientreranno in servizio – fermo restando il regime  sanzionatorio di cui al comma 4 – sexies – ma non saranno a contatto con gli alunni nelle classi. Per loro il decreto prevede la mansione di “supporto all’istituzione scolastica”.

Nell’attesa di conoscere le indicazioni che il Ministero dell’istruzione fornirà in merito ai Dirigenti Scolastici, anche aspiranti inseriti nelle graduatorie o con Messa a disposizione chiedono se per loro è cambiato qualcosa.

Precisazioni

Si è in attesa di eventuali chiarimenti da parte del Ministero, già richiesti anche dai sindacati. Pertanto, per qualsiasi decisione individuale, consigliamo di rivolgersi alle strutture sindacali e mediche del territorio. Potrebbero infatti esserci degli aspetti non presi in considerazione nel presente articolo.

Si legga in proposito Decreto riaperture, docenti non vaccinati tornano a scuola ma impiegati in altre mansioni: “Misura paradossale e che crea disparità”. La polemica

Il Decreto, seppure già in vigore, dovrà adesso seguire l’iter parlamentare e quindi potrebbe subìre delle modifiche prima della trasformazione in Legge.

Il testo del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il supplente rientra nell’obbligo vaccinale

Una scuola potrebbe assumere un docente non vaccinato, contrattualizzarlo e poi destinarlo ad altre mansioni perché non adempiente all’obbligo vaccinale?

A nostro parere, sia perchè il supplente viene chiamato per svolgere servizio di attività didattica nelle classi, sia perchè l’obbligo vaccinale scatta già alla presa di servizio.

Il Ministero, nella nota del 7 dicembre, aveva chiarito “Poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.”

In base al decreto 24/2022 l’obbligo vaccinale rimane fino al 15 giugno 2022 e il rientro in servizio ma non in classe è limitato al personale attualmente sospeso o già contrattualizzato che non andasse avanti con il ciclo vaccinale completo (ciclo primario + booster nei tempi indicati dalle circolari del Ministero della salute o guariti, sempre nei tempi indicati dal Ministero).

Come già detto, anche su questo argomento siamo in attesa di chiarimenti da parte del Ministero.

Covid, da obbligo vaccinale alle mascherine, cosa accade a scuola dal 1° aprile. Decreto Riaperture in Gazzetta Ufficiale. TESTO [PDF]

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