Supplenze: da settembre 2020 prima ai docenti di ruolo e poi ai precari [AGGIORNATO]
E’ questa una delle novità che il Ministero si appresta a definire in relazione al conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21.
N.B. Quanto indicato nell’articolo è tratto dalla bozza dell’ordinanza per la costituzione delle graduatorie provinciali e di istituto.
Trattandosi di una bozza potrà ancora subìre modifiche anche notevoli. Il testo infatti, dopo il confronto con i sindacati, dovrà essere inviato al CSPI per il prescritto parere e solo successivamente potrà essere pubblicato in forma definitiva.
Il testo presenta numerose novità per quanto riguarda sia la costituzione delle graduatorie, sia il conferimento delle supplenze.
Rispetto a questa bozza, già nell’incontro del 30 giugno e 1° luglio sono state apportate delle modifiche.
Posti residui assegnati ai docenti dell’organico dell’autonomia
Il Ministero, nella prima bozza di ordinanza per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze, proponeva di attribuire i posti non assegnati a ruolo per mancanza di aspiranti nelle graduatorie e che quindi devono andare a supplenza, con priorità ai “docenti dell’organico dell’autonomia” quindi ai docenti di ruolo in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno.
Il Dirigente Scolastico potrà altresì utilizzare, per un anno, il docente di ruolo anche in classe di concorso per cui non è in possesso di abilitazione, purchè sia in possesso del relativo titolo di studio.
Nella bozza dell’ordinanza leggiamo che tale disposizione risponde all’art. 1 comma 79 della legge 107/2017.
Il comma 79 della legge La Buona Scuola in verità si conclude con “purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”
Una procedura che è stata chiarita e infatti, secondo quanto risulta dai report, nella nuova bozza è stato aggiunto “nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto“, riportando il dettato normativo nell’alveo della legge 107/2015.
Spezzoni pari o inferiori alle 6 ore
Parimenti, il Ministero avrebbe l’intenzione di attribuire gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore non utilizzati per la costituzione di cattedre, prima ai docenti di ruolo in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.
Si tratta delle ore aggiuntive che, in applicazione dell’art. 22 comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 il Dirigente Scolastico attribuisce come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a massimo ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati.
Le supplenze ai docenti precari
Possono essere
- fino al 31 agosto per posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre
- fino al 30 giugno per posti disponibili in organico di fatto
- supplenze temporanee
Per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno si utilizzano le GaE e sui posti residui le GPS (graduatorie provinciali per le supplenze).
N.B. La procedura delle graduatorie provinciali per le supplenze interessa anche i docenti della attuale prima fascia di istituto.
Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di istituto, e la competenza rimane in capo al Dirigente Scolastico.
Le GPS hanno due fasce
Le GPS saranno distinte in prima e seconda fascia.
La prima per i docenti in possesso del titolo di abilitazione (interessa quindi anche i docenti inseriti nella prima fascia delle attuali graduatorie di istituto)
La seconda per i docenti in possesso del titolo di studio + 24 CFU oppure precedente inserimento del triennio 2017/20 oppure abilitazione per altra classe di concorso o grado di scuola.
Le graduatorie di istituto hanno tre fasce
Saranno ancora costituite da prima, seconda e terza fascia e rimangono di competenza dei Dirigenti Scolastici, che le utilizza per il conferimento delle supplenze temporanee (max ultimo giorno di lezione).