Supplenze da MAD: malattia, permessi, sanzioni sono le stesse dei colleghi assunti da GPS

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Supplenze docenti anno scolastico 2021/22: le MAD domande di messa a disposizione serviranno ancora, e il Ministero si appresta ad emanare una nota che ridimensiona i limiti imposti nell’annuale circolare sulle supplenze.

La nota dovrebbe sdoganare l’invio delle domande di messa a disposizione da parte dei docenti già inseriti in GaE e GPS, alle seguenti condizioni

  • siano concluse le assegnazioni delle nomine da GaE e GPS nella provincia in cui il docente è già inserito in graduatoria e anche in quella di arrivo della messa a disposizione.
  • deve essere esaurita la graduatoria di istituto della scuola in cui vi è la disponibilità, nonché degli istituti viciniori.

La BOZZA della nota

Rimangono inalterate le altre condizioni presenti nella nota

  • Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.
  • In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.

Inoltre

“Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.”

Questo significa che il docente “scelto ” da MAD diventa un docente con supplenza temporanea o fino al 30 giugno/31 agosto a tutti gli effetti.

E quindi la sua posizione diventa quella di docente a tempo determinato, non certo quello di “uno assunto da fuori graduatoria, quindi senza alcun vincolo”. Se così fosse infatti non si avrebbero neanche dei diritti, come quelli relativi a malattia e permessi.

Malattia

Malattia personale a tempo determinato: quali differenze tra una supplenza breve e una al 30/6

Permessi

Personale a tempo determinato: quanti e quali permessi spettano [orari e giornalieri, retribuiti e non retribuiti]

Sanzioni

Le sanzioni applicabili (previste dall’art. 14 dell’OM 60/2020) sono quelle relative all’abbandono del servizio:

comma 1 – punto a) – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;

comma 1 – punto b) – l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

Il punto a) è riferito alle supplenze attribuite da GaE e GPS, mentre il punto b) a quelle attribuite da graduatorie di istituto. Nel caso dei docenti nominati tramite MAD, l’impossibilità di conseguire supplenze dovrebbe riguardare tutte le scuole della provincia in cui è stata inviata la domanda di messa a disposizione (ciò tuttavia andrebbe esplicitamente indicato/chiarito dal Ministero).

Accettazione di altra supplenza

Le supplenze conferite tramite MAD, essendo le stesse attribuite in caso di esaurimento delle GI:

  • non possono essere lasciate per un’altra supplenza breve e temporanea (come sono anche quelle sino al termine delle lezioni);
  • potrebbero essere lasciate per un’eventuale supplenza al 30/06 ovvero al 31/08 (assegnata naturalmente sempre tramite MAD in una delle scuole della provincia scelta, qualora vi sia la relativa disponibilità, alla luce di quanto detto sopra).

Circolare 25089 del 6 agosto 2021

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