Supplenze da MAD, il Ministero vuole limitarle a chi non è inserito in nessuna graduatoria

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L’OM che disciplinerà l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (GI), per il biennio 2022/24, sarà pubblicata a breve. Novità domande di messa a disposizione.

GPS/GI 2022/24

Ai fini dell’aggiornamento suddetto, gli aspiranti interessati presentano domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento delle GPS, in modalità telematica, entro i terminati indicati dal MI. Contestualmente, i predetti aspiranti possono inserirsi nella II e III fascia delle GI, presentando il modello di scelta delle sedi.

GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: requisiti, 24 CFU, titoli valutabili, provincia e scelta scuole [LO SPECIALE]

Supplenze

L’OM citata all’inizio, oltre a dettare disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie, disciplina anche le modalità di attribuzione delle supplenze:

  • supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
  • supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
  • supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti (infortuni, malattia, maternità …).

Le supplenze:

  1. annuali (al 31/08) e al termine delle attività didattiche (al 30/06) sono assegnate dalle GaE e, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, dalle GPS; in caso di esaurimento o incapienza di queste ultime, dalle GI;
  2. temporanee sono assegnate dalle GI.

Supplenze da GI

Le GI, ai fini dell’attribuzione della supplenza, si scorrono nell’ordine seguente:

  • prima fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nelle GaE;
  • seconda fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nella I fascia delle GPS;
  • terza fascia, ove sono inclusi i docenti inseriti nella II fascia delle GPS.

Qualora le GI siano esaurite, il dirigente scolastico conferisce la supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia, secondo il criterio di viciniorietà reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Cosa succede nel caso non si riesca a trova un supplente nemmeno ricorrendo alle graduatorie di istituto di altre scuole della provincia? Si ricorre alle domande di messa a disposizione (MAD).

Domande di messa a disposizione

Le domande di messa a disposizione non hanno avuto sino ad ora alcuna regolamentazione, eccetto che nel DM n. 51/2021, che ha disciplinato la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS a.s. 2021/22.

Prima del citato decreto, in merito alle domande MAD, il Ministero ha fornito delle sole indicazioni, tramite le annuali circolari sulle supplenze. Adesso, ad occuparsi della questione è la succitata OM, che disciplinerà l’assegnazione delle supplenze per il biennio 2022/24, ove leggiamo:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 5 e 6, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo.

Dunque, in caso di esaurimento anche delle graduatorie di istituto delle scuole della provincia, la supplenza va attribuita secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate:

  • il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità (ossia che ha presentato domanda di messa a disposizione);
  • l’aspirante non deve essere inserito in nessuna graduatoria della provincia in cui è ubicata la scuola né in altra provincia;
  • la supplenza va conferita prioritariamente a chi ha già conseguito il titolo di studio o, in subordine, a chi lo sta conseguendo.

Le succitate disposizioni dell’OM, che rappresentano comunque un “primo passo” andrebbero integrate, indicando ad esempio quale altro criterio seguire (punteggi, titoli, precedenze), oltre al possesso del titolo di studio, ai fini dell’attribuzione della supplenza. Andrebbe, inoltre, specificato cosa si intende con docenti che stanno conseguendo il titolo: mancano loro poche materie/crediti per conseguire il titolo di studio? Quanti? L’unità di misura in tal senso sono gli anni di corso ovvero le materie/crediti?

Evidenziamo, infine, che, diversamente dall’OM, il sopra citato DM n. 51/2021 riguarda le domande MAD dei soli docenti abilitati e/o specializzati, cui riconoscere priorità nell’attribuzione delle supplenze, rispetto ai colleghi privi del titolo di abilitazione/specializzazione. Ne abbiamo parlato in Supplenze da MAD domanda di messa a disposizione, docenti abilitati e specializzati avranno la precedenza. Ministero autorizza

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)

È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

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