Supplenze da MAD 2022, domande devono contenere dichiarazione di non essere inseriti in GPS o altra graduatoria
Quali aspiranti possono presentare le domande di messa a disposizione? E’ possibile presentarle dopo le convocazioni da GPS?
Quesito
Una nostra lettrice scrive:
So che non è possibile inviare le domande di messa a disposizione (MAD), se si è iscritti a una graduatoria. Vi chiedo: sarà possibile presentarle al termine delle chiamate da GPS?
Prima di rispondere al quesito, ricordiamo quando si utilizzano le domande di messa a disposizione e chi può attualmente presentarle.
Utilizzo MAD
Le domande di messa a disposizione, com’è noto, sono inviate dagli aspiranti direttamente alle scuole. A tali domande si ricorre nell’ambito dell’assegnazione delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici, in seguito all’esaurimento delle graduatorie di istituto, da cui si attinge per le supplenze temporanee (malattia, maternità, infortuni …) e per le supplenze al 30/06 e al 31/08, in caso di esaurimento o incapienza delle GaE e delle GPS.
Nello specifico, come si evince dalla circolare supplenze e dall’OM n. 112/2022, i dirigenti ricorrono alle MAD in seguito all’esaurimento delle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità e di quelle delle scuole viciniori della provincia. Questo l’ordine di scorrimento:
- graduatoria di istituto della scuola in cui vi è la supplenza da attribuire
- graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà, reso a tale fine disponibile dal sistema informativo
- domande MAD
Chi può presentare domanda
Ai sensi dell’OM n. 112/2022, come richiamato anche nella circolare sulle supplenze, possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000): il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria); gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti; di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Deroga a.s. 2021/22
La disposizione succitata (prevista anche nell’OM n. 60/22, che ha disciplinato l’assegnazione delle supplenze biennio 2020/2022), lo scorso anno scolastico, è stata derogata con apposita nota del MI del 27 settembre 2021, vista la difficoltà a coprire tutte le supplenze tramite GaE, GPS e GI.
Pertanto, anche i docenti inclusi in GaE, GPS e GI, nell’a.s. 2021/22, hanno potuto presentare domanda di messa a disposizione. Ai fini dell’assegnazione della supplenza da MAD, i dirigenti scolastici dovevano rispettare due condizioni, ossia che:
- si erano concluse le assegnazioni delle nomine da GPS nella provincia in cui il docente era inserito in graduatoria e anche in quella di arrivo della messa a disposizione.
- era stata esaurita la graduatoria di istituto della scuola in cui vi era la disponibilità, nonché degli istituti viciniori.
Evidenziamo che, per il corrente anno scolastico, non vi è stata ancora nessuna deroga alla disposizione succitata. Conseguentemente, gli aspiranti inclusi in graduatoria non possono presentare, almeno sino ad ora, nessuna domanda di messa a disposizione.
Risposta al quesito
So che non è possibile inviare le domande di messa a disposizione (MAD), se si è iscritti a una graduatoria. Vi chiedo: sarà possibile presentarle al termine delle chiamate da GPS?
Alla luce di quanto detto sopra, la nostra lettrice non potrà presentare, al momento, domande MAD, nemmeno al termine delle convocazioni da GPS. Potrà presentarla se e quando il MI derogherà alla disposizione di cui all’OM n. 112/2022.
Si precisa che il Ministero, pur non prevedendo al momento nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 sanzioni per chi dovesse assumere servizio da MAD senza il rispetto di queste regole, ha pubblicato un’apposita infografica precisando che nelle domande MAD l’aspirante deve formulare dichiarazione esplicita di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.
Questo perchè la domanda è una autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e perché – precisa il Ministero – deve consentire ai Dirigenti Scolastici la verifica puntuale dei requisiti.
Consigliamo ai nostri lettori di farsi consigliare anche dall’Ufficio Scolastico della provincia di destinazione nonché dai sindacalisti su materia così delicata.
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