Supplenze da graduatorie di istituto, abbandono servizio: le sanzioni

WhatsApp
Telegram

Supplenze dalle graduatorie di istituto: sanzioni per abbandono del servizio.

Quesito

Una nostra lettrice ci scrive: Io ho firmato nomina da graduatoria di istituto per un contratto a t.d. fino al 30/6, ma per incompatibilità tra orario scolastico, che mi è stato comunicato solo dopo aver firmato, e impegni personali, ho chiesto alla segreteria se potessi rinunciare all’incarico ma mi hanno spiegato che sarei stata depennata dalle g.i. dell’intero distretto prov. Per tutto l’anno. Confermate che sia così?

Sanzioni abbandono servizio supplenza da GI

Le sanzioni per rinuncia, mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente alle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto, sono dettate dall’articolo 8, comma 1 lettera b., del suddetto DM 131/07.

  1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
  2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Le sanzioni si applicano per l’anno scolastico in corso.

Risposta al quesito

La sanzione da attribuire alla collega riguarda l’abbandono del servizio, in quanto, come dice la stessa, ha già firmato, quindi ha già assunto servizio.

Le sanzioni da applicare è quella riportata nel punto 3:

l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Precisiamo, come si evince da quanto detto sopra, che non è previsto nessun depennamento dalle graduatorie nel senso letterale del termine, ma la collega, nell’anno scolastico in corso, non potrà conseguire supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie di insegnamento.

Es: se l’abbandono del servizio riguarda la classe di concorso A-60 e la collega è inserita anche per la classe di concorso A-01, non potrà conseguire supplenze dalle graduatorie di circolo e di istituto sia per l’una che per l’altra classe di concorso.

WhatsApp
Telegram

Corsi di inglese: lezioni ed esami a casa tua. Orizzonte Scuola ed EIPASS, scopri l’offerta per livello B2 e C1