Supplenze da GPS, domanda non presentata. Si rimane in graduatoria e si può ancora essere chiamati dalle scuole

“Non ho inoltrato la domanda di partecipazione alle supplenze entro il 21 agosto”: cosa accadrà adesso? Sono fuori dalle graduatorie? C’è un’altra domanda da presentare? Sono numerose le domande che ci vengono rivolte in queste ore, ma bisogna fare dei distinguo. Per alcuni aspiranti infatti la mancata presentazione della domanda non avrà alcun effetto perché in ogni caso non sarebbero rientrati nel numero delle cattedre da assegnare, mentre per altri potrebbe configurarsi un danno.
Ecco alcuni dei messaggi
“sono tra quelli che per mal funzionamento del sistema non è riuscitacad inserire le scuole e sono a dir poco disperata! Amo il mio lavoro e soprattutto non posso permettermi di non lavorare. Chiedo aiuto affinché venga riaperta la piattaforma.”
“Scrivo perché non sono riuscita ieri sera ad Iscrivermi ad Istanze on Line perché mi dava errore…sono disperata…cavolo per colpa di quel sistema che non andava…lei mi potrebbe aiutare o mi potrebbe tenere aggiornata se ci sarà un’altra finestra? che sicuramente è più informata di me su come fare in questo caso.”
“Chi non ha potuto presentare domanda alle GPS II fascia entro il 21.08 non è stato cancellato dalle GPS ma risulta solo come non disponibile per le supplenze al 31 giugno o 31 agosto di questo anno scolastico 2021/22, è corretto vero? Si rimane quindi idonei nelle GPS, fino al termine della validità biennale, e poi si potrà ripresentare domanda per le classi di concorso di interesse (sia rinnovo delle precedenti che nuove) anche senza aver presentato domanda adesso, corretto? Non aver presentato la domanda per le GPS non ha implicazioni sulla cancellazione del candidato da elenchi o penalizzazioni in concorsi, corretto?”
Sonon iscritta in graduatoria, ma non ho prenmsentato domanda. Sono automaticamente esclusa? “
Il docente che non ha presentato la domanda rimane in graduatoria (GaE o GPS)
- rinuncia alla partecipazione alla procedura
Il docente in questione non può partecipare all’attribuzione delle supplenze al 31 agosto/30 giugno che saranno attribuite attraverso questa procedura. In effetti bisogna distinguere varie situazioni: c’è chi non era al corrente della procedura e chi non ha fatto in tempo ad inoltrare la domanda e chi è stato bloccato dal malfunzionamento del sistema.
Il Ministero, come sappiamo, ha chiuso l’istanza e il 21 agosto e non ha concesso la proroga richiesta dai sindacati. Tra coloro che non hanno presentato la domanda bisogna però distinguere tra chi, comunque, non sarebbe stato in posizione utile per la nomina e quindi dalla mancato inoltro non subìrà un danno perchè comunque
- rimane inserito nella rispettiva graduatoria
L’inserimento in graduatoria (GaE o GPS) non è infatti legato a questa procedura, che va intesa come una maxiconvocazione alla quale l’aspirante ha partecipato in modo volontario presentando la domanda presente su Istanze online dal 10 al 21 agosto.
e chi invece sarebbe stato in posizione utile per la nomina. Questo sarà più o meno facilmente controllabile quando gli uffici scolastici – per trasparenza – pubblicheranno gli esiti della procedura. Diciamo “più o meno” in quanto dipenderà anche dall’avvenuto inserimento delle preferenze o meno. Comunque in questo caso consigliamo di contattare i sindacati territoriali.
In ogni caso, qualunque sia il motivo per cui l’aspirante non ha inoltrato la domanda su Istanze on line entro il 21 agosto
- partecipa all’attribuzione di supplenze da Graduatorie di istituto
Rimangono valide le scelte effettuate lo scorso anno scolastico, le max venti scuole scelte per l’attribuzione delle supplenze.
Quindi i docenti potranno ancora partecipare all’attribuzione di supplenze. Si potrebbe trattare di supplenze al 31 agosto/30 giugno qualora l’elenco della procedura informatizzata dovesse esaurirsi, oppure per le supplenze temporanee.
Le supplenze temporanee sono la terza categoria di supplenze che è possibile ricevere (dopo quelle al 31 agosto e 30 giugno) e sono regolate dall’art. 2 comma 4 lettera c, comma 8 lettera c e art. 13 dell’OM 60/2020
Le supplenze temporanee hanno inizio dalla presa di servizio fino al termine delle esigenze di servizio, stabilito in relazione all’esigenza (malattia, maternità, aspettativa…) Saranno conferite dalle graduatorie di istituto anche le supplenze su organico covid, con termine al 30 dicembre 2021.
La data ultima delle supplenze temporanee può essere l’ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale (vedi la data in ogni regione)
Il riferimento normativo
L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.”