Supplenze da GPS 2024, anno nuovo problema vecchio: l’algoritmo non torna indietro. Chi è rinunciatario
Supplenze da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024/25: arrivano i primi chiarimenti in risposta ai reclami ricevuti dopo il primo bollettino di nomine. A volte purtroppo la domanda per le max 150 preferenze viene compilata in modo tale che le preferenze non si incontrano con le effettive disponibilità presenti in quel turno e l’aspirante diventa rinunciatario, anche se la cattedra scelta dovesse poi essere presente al turno successivo. L’algoritmo non torna indietro.
La scelta delle max 150 preferenze
L’Ufficio Scolastico di Bergamo risponde agli aspiranti che lamentano
- di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto diritto
“La motivazione – scrive l’Ufficio Scolastico ma i chiarimenti sono uguali a livello nazionale – è nell’istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto entro il 7 agosto 2024”.
Ecco come funziona l’algoritmo
“Il sistema informatico, nello scorrimento della graduatoria, fatti salvi i diritti di riserva e precedenza, arrivato alla posizione del candidato “X”, se non individua fra le preferenze espresse da quel candidato nessuna delle sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza, riserva o precedenza, automaticamente e inderogabilmente, considera il candidato rinunciatario e non gli attribuirà alcuna nomina per quella classe di concorso per l’intero anno scolastico in corso ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024.”
Di conseguenza
“Nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili – anche a seguito delle rinunce espresse dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina – non saranno assegnate ai candidati che sono stati già “superati”.
Il sistema informatico ripartirà infatti dall’ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all’esito della precedente fase di nomina, così come stabilito dall’art. 12, comma 10,
dell’ordinanza ministeriale n. 88/2024 che qui si riporta per maggior evidenza: L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”
Per maggiore chiarezza l’Ufficio Scolastico riporta un esempio esplicativo: se all’esito della prima fase di nomine a tempo determinato del personale docente ed educativo, per la classe di concorso A022, il sistema informativo si è arrestato al candidato X, in posizione 1150, alla seconda fase ripartirà dal candidato X, in posizione 1151, senza riconsiderare le domande dei candidati già “superati”.
Le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento.
Il sistema non può modificare le scelte dell’aspirante
Viene inoltre ribadito che non potranno essere assegnate cattedre orario esterne (COE) con completamento in comune diverso a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto e abbia indicato il corretto codice meccanografico del plesso nel
quale si svolge il corso serale.
Anche l’Ufficio Scolastico di Varese ha pubblicato dei chiarimenti Perché non ho avuto la supplenza? perché vengono nominati con docenti con punteggio inferiore? CHIARIMENTI
Efficacia ed economicità della procedura
Questo modo di gestire la procedura informatizzata di attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2025 da GaE e GPS, secondo quanto indicato dal Ministero nelle premesse all’OM n. 88/2024, è determinata
“al fine di garantire l’economicità e l’efficacia della procedura”
Il CSPI aveva infatti richiesto di modificare l’art. 12 comma 4 con la seguente dicitura
“Art. 12, comma 4 – Il CSPI, verificata l’impossibilità della contestuale pubblicazione di tutte le disponibilità dei posti, propone la seguente riformulazione a partire dalla fine del secondo periodo: « …, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in alcun modo, in relazione alle preferenze espresse, sarà coinvolto nei turni successivi della stessa graduatoria.»
Ma il Ministero non ha accolto le riformulazioni proposte dal CSPI in merito all’articolo 12, commi 4 e 10, in quanto “comporterebbero il continuo rifacimento delle operazioni”
Supplenze docenti 2024, i BOLLETTINI delle nomine da GaE e GPS [Aggiornato]