Supplenze da GPS 2022/23: ecco le sanzioni per rinuncia, mancata presa servizio e abbandono. Tutte le risposte dei sindacalisti

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Le supplenze annuali 31 agosto e sino al termine delle attività didattiche 30 giugno 2023 sono attribuite dalle GaE e, in subordine, dalle GPS. Ecco le sanzioni per rinuncia, mancata presa di servizio o abbandono dello stesso che il Ministero ha inserito nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022.

E’ uno dei capitoli più delicati e importanti dell’Ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022 con le quali sono state aggiornate le  GPS per il biennio 2022/24 e che disciplinerà anche l’attribuzione delle supplenze  sia al 31 agosto – 30 giugno, che temporanee.

Il Ministero vuole, con la nuova ordinanza, mettere fine ad un “balletto” di nomine che rendono difficoltoso l’avvio dell’anno scolastico. Lo scorso anno, a quanto pare, le rinunce dopo la nomina, sono state così tante da costringere gli Uffici Scolastici a innumerevoli turni di nomina. Nel frattempo le lezioni hanno inizio e gli studenti hanno diritto all’insegnante.

Come contemperare le esigenze dei supplenti e quelli della didattica?

Ecco cosa prevede il testo dell’Ordinanza

Le supplenze al 30/06 e al 31/08 sono assegnate, tramite procedura informatizzata (le domande sono state presentate entro il 16 agosto ore 14), da:

  1. GaE;
  2. GPS, in caso di esaurimento delle GaE ovvero nel caso in cui nelle medesime non vi sia un numero sufficiente di aspiranti.

Qualora anche le GPS siano esaurite, le supplenze succitate saranno assegnate dalle graduatorie di istituto.

Sanzioni supplenze da GaE e GPS

Fattispecie

Le sanzioni  per le supplenze assegnate da GaE e GPS riguardano le seguenti fattispecie:

  1. rinuncia alla supplenza;
  2. mancata presa di servizio;
  3. abbandono del servizio.

Queste le sanzioni previste dal Ministero

  • la rinuncia all’assegnazione della supplenza attribuita (supplenza conferita tramite il sistema informatico, la cui assegnazione comporta l’accettazione della medesima) o la mancata assunzione di servizio entro il termine fissato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento (quindi non si potranno ottenere, per l’a.s. di riferimento, le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali si è rinunciato sia da tutte le altre graduatorie in cui si è inseriti);
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31/08 ovvero al 30/06, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime (GaE e GPS), sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione, per l’interno periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi non si potranno ottenere le predette supplenze sia dalle graduatorie relativamente alle quali è stato abbondonato il servizio sia da tutte le altre graduatorie in cui si è ineriti, per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24).

Altre tipologie di rinuncia

Oltre alla rinuncia di cui sopra, vi sono altre due “tipologie” di rinuncia, derivanti dall’eventuale mancata presentazione della domanda da parte degli aspiranti, ai fini dell’attribuzione delle supplenze, e dalle preferenze espresse nella medesima (domanda):

  1. la mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia all’attribuzione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 da GaE e GPS di inclusione;
  2. la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto è considerata rinuncia limitatamente alle sedi e alle graduatorie (ossia classi di concorso/tipologie di posto) non espresse nella domanda.

Dunque, nel caso:

  • di cui al punto 1, per l’a.s. di riferimento, l’aspirante non potrà ottenere supplenze al 31/08 e al 30/06 da tutte le GaE e GPS per cui ha titolo (quindi per la varie classi di concorso/posto di inclusione nelle predette graduatorie); le predette supplenze si potranno invece ottenere da GI;
  • di cui al punto 2, per l’a.s. di riferimento, l’aspirante non potrà essere destinatario di supplenze al 31/08 e al 30/06 dalla/e graduatoria/e per le quali sia risultato in turno di nomina e non gli sia stato attributo l’incarico in quanto non ha espresso le sedi/classi di concorso/tipologie di posto per cui vi era disponibilità (in tal caso, dunque, non potrà ottenere le predette supplenze dalle sole graduatorie dalle quali non gli è stato attribuito l’incarico per la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Ad esempio: docente inserito per la A-01 e per la A-60; non gli viene attribuita la supplenza nella A-01 perché non ha indicato alcuni sedi con disponibilità, relativamente alle quali sarebbe stato nominato, se le avesse indicate; il docente non potrà ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08 per la A-01, potrà invece ottenerle per la A-60).

Le risposte dei sindacalisti durante i question time

Nel periodo di compilazione della domanda di attribuzione delle supplenze la redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato giornalmente dei question time in cui i sindacalisti delle sigle rappresentative hanno risposto ai quesiti dei nostri lettori.

Eccone qualcuno su rinuncia/mancata presa di servizio/abbandono (clicca sul minuto corrispondente per ascoltare la risposta)

21:09 Che cosa significa rinuncia?

36:49 Quali sono le sanzioni da graduatoria d’istituto?

41:48 In sostanza se non si è occupati in una supplenza e non si accetta la proposta di una scuola non si riceveranno ulteriori proposte per tutto il resto dell’anno?

33:23 Se risultassi rinunciatario non avendo inserito tutte le classi di concorso/sedi, potrò poi venire chiamato da GI, per tutte le cdd per cui sono iscritto?

58:37 In caso di rinuncia alla nomina al 30/6 o 31/08 si perde i diritto alle nomine da GI per supplenze allo stesso termine e non a quelle temporanee da GI?

35:41 Posso non inoltrare le 150 preferenze da GPS e accettare supplenza da GI verso novembre/dicembre

38:50 Cosa è previsto per le sanzioni?

08:03 Se dovessi accettare uno spezzone in un distretto e poi mi dessero il completamento in un altro distretto troppo lontano dal primo e rifiutassi il completamento, ci sarebbero sanzioni?

28:41 È possibile essere chiamata da una scuola non scelta e quindi risultare rinunciatari?

17:01 Non accetto una supplenza da Gps perché assunto in ruolo su altra disciplina, non perdo il diritto a restare in quella graduatoria per l’anno successivo?

20:50 150 preferenze: chiarire se rinuncio su una scuola/distretto/comune

24:54 Se si rifiuta convocazione da graduatoria incrociata si hanno sanzioni?

20:19 Scelgo le 150 preferenze, mi assegnano una scuola che non mi piace e rifiuto. Quale sarà la sanzione?

16:43 Se si ottiene incarico da GPS e poi arriva il ruolo da GM nella stessa provincia, come si rifiuta l’incarico per prendere il ruolo? Ci sono sanzioni?

39:24 Se presento istanza e ottengo cattedra 31 agosto, posso ancora ricevere covocazione di istituto per spezzone 6 ore? Posso abbandonare la prima per accettare quest’ultima?

44:42 Se dovessi ricevere incarico sul sostegno e successivamente un altro su materia?

29:52 Se io non aggiorno nulla posso essere chiamata dopo l’inizio dell’anno scolastico con le graduatorie d’istituto?

9:10 Se non si inserisce una preferenza perché magari troppo lontana dalla propria residenza, equivale a rinuncia?

20:39 Se non si compila la GPS quest’anno, sarà possibile farlo l’anno prossimo?

Rivedi i question time dall’1 al 12 agosto

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile confrontarsi sul forum di reciproco aiuto

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze

 

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