Supplenze da GPS 2021/22, scelta spezzone e completamento orario. Come compilare domanda

Sino al prossimo 21 agosto, gli aspiranti inseriti nelle GaE e nelle GPS possono presentare domanda, tramite Istanze Online, per l’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08, avendo la possibilità di scegliere tra cattedra/posto intero e/o spezzone orario. Come si può ottenere l’eventuale completamento? Cosa indicare nell’istanza?
Domande
Come detto sopra, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (GaE ) e nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) I fascia, elenchi aggiuntivi e II fascia possono presentare, tramite il portale Istanze Online, sino al 21 agosto 2021, domanda di partecipazione all’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08.
I soli aspiranti inclusi nella prima fascia ed elenchi aggiuntivi delle GPS, inoltre, possono partecipare con la medesima domanda all’attribuzione degli incarichi annuali finalizzati all’immissione in ruolo, ai sensi dell’articolo 59/4 del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, che ha introdotto una procedura straordinaria di assunzione che prevede: l’attribuzione dell’incarico annuale, lo svolgimento del percorso annuale di formazione e prova, una prova disciplinare e l’immissione in ruolo nell’a.s. 2022/23, previo superamento del predetto percorso annuale e della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o se successiva, dalla data della presa di servizio.
Sebbene la domanda per gli incarichi finalizzati al ruolo e per le supplenze sia unica, il sistema procederà a distinguere le procedure, che saranno espletate in due distinte fasi: prima incarichi per il ruolo; poi supplenze al 30 giugno e al 31 agosto.
Preferenze e tipo di contratto
In fase di inserimento delle preferenze, ai fini dell’attribuzione delle supplenze, come detto all’inizio, l’aspirante può scegliere anche il tipo di contratto, che può essere annuale (31/08), sino al termine delle attività didattiche (30/06) e/o spezzone orario:
Il prof. Paolo Pizzo della Uil Scuola, come riportato in questo articolo, ha spiegato chiaramente come esprimere preferenze e tipologie di contratto, al fine di dare precedenza al contratto al 31/08, al 30/06 ovvero allo spezzone orario, evidenziando che, qualora nella stessa preferenza (ad esempio scuola) si richiedano sia il contratto al 31 agosto sia quello al 30 giugno sia lo spezzone orario e nella medesima (preferenza) sia presente soltanto lo spezzone orario, il sistema si ferma assegnando lo spezzone senza scorrere ulteriori preferenze. Lo stesso aspetto è stato sottolineato e illustrato anche dall’Anief.
Scelta spezzone e completamente orario
Gli aspiranti, che indicano la preferenza anche o soltanto per lo spezzone orario, possono ottenere il completamento, purché espressamente richiesto nelle varie preferenze espresse (in tutte o soltanto in alcune), come qui spiegato dal sindacato Anief.
L’aspirante che intende ottenere il completamento, in definitiva, deve espressamente richiederlo nelle preferenze di suo gradimento. Il completamento può essere chiesto per lo stesso o per altro insegnamento (vedi immagine sopra riportata).
Evidenziamo che il completamento orario può avvenire soltanto sommando spezzoni di:
- primaria + primaria
- infanzia + infanzia
- secondaria (di I e/o II grado) + secondaria (di I e/o II grado)
A testimonianza di ciò, nella guida ministeriale sulla presentazione delle istanze leggiamo quanto segue:
Sempre nel caso in cui l’aspirante selezioni il tipo contratto Spezzone orario ha la possibilità di indicare se:
- sia disposto ad accettare l’eventuale completamento con altri spezzoni sulla stessa classe di concorso o su classe di concorso diversa;
- numero minimo di ore;
- numero massimo di ore;
- completamento nello stesso comune;
- completamento in comune diverso
Quanto detto sul completamento, discende dalle disposizioni di cui al CCNL e all’OM 60/2020, in base alla quale il completamento dell’orario è possibile fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo […] è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.
Precisiamo che nel nostro caso, ossia scegliendo lo spezzone orario, non si otterrà il completamento pieno dell’orario (proprio per la scelta effettuata), tuttavia il principio resta il medesimo.
Riguardo alla scelta dello spezzone (e all’eventuale completamento), infine, l’aspirante sceglie, come si legge sopra, il numero minimo e massimo di ore richieste:
- per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia:
– il numero minimo di ore indicato non deve essere inferiore a 7;
– il numero massimo di ore non deve essere superiore a 24;
- per l’insegnamento nella scuola primaria:
– il numero minimo di ore indicato non deve essere inferiore a 7;
– il numero massimo di ore non deve essere superiore a 23;
- per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado:
– il numero minimo di ore indicato non deve essere inferiore a 7;
– il numero massimo di ore non deve essere superiore a 17.
Decreto n. 242 del 30 luglio 2021