Supplenze da GaE: scorrimento, rinuncia e accettazione nuova proposta assunzione, sanzioni

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Supplenze al 31 agosto e al 30 giugno: come avverranno dalle graduatorie ad esaurimento.

Scorrimento GaE

Le supplenze al 31 agosto e al 30/06 vengono assegnate dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), a meno che le stesse non siano esaurite.

Lo scorrimento delle GaE avviene secondo le disposizioni dell’art. 3 del DM 131/07, sulla base del quale hanno titolo a conseguire le supplenze, mediante accettazione scritta della proposta di assunzione, gli aspiranti:

  • utilmente collocati in graduatoria;
  • presenti alla convocazione personalmente o che abbiano delegato una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle nomine.

Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e non abbiano delegato né il dirigente responsabile né una persona di fiducia. Qui le Faq sulla delega

Operazioni non soggette a rifacimento

Nel momento in cui gli aspiranti accettano la proposta di assunzione in forma scritta (anche usufruendo dell’istituto delle delega), le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento, pur in presenza di successive disponibilità, anche a cause di rinunce.

Nel caso succitato, per le disponibilità sopraggiunte si procede a nuove operazioni di attribuzione delle supplenze:

  • prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano ancora titolo al completamento d’orario (docenti per i quali in precedenza non erano presenti posti interi);
  • poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.

I docenti, che rinunciano ad una proposta di assunzione, non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria (Es: docente rinuncia ad una supplenza da GaE per la A22, non riceverà più proposte di assunzione per tale classe di concorso; se è inserito nelle GaE A12, potrà conseguire l’eventuale proposta di assunzione).

Rinuncia e accettazione nuova proposta

E’ possibile rinunciare ad una proposta di assunzione al 30 giungo per un’altra al 31/08 per lo stesso o diverso insegnamento. Tale possibilità è concessa, però, soltanto durante il periodo di completamento delle operazioni, prima della stipula dei relativi contratti.

Allo stesso modo, sempre durante il periodo di espletamento delle operazioni e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, a condizione che all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni caso, la possibilità del completamento orario.

Sanzioni per mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

Le sanzioni per il mancato perfezionamento o per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, nel caso delle graduatorie ad esaurimento, sono quelle di seguito riportate.

– Rinuncia ad una proposta di assunzione o assenza alla convocazione: il docente non può conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

– Mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione (avvenuta anche mediante delega): il docente non può conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

Abbandono del servizio: il docente non può  conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Le sopra riportate sanzioni riguardano soltanto tutto l’anno scolastico in corso (nel nostro caso 2019/20).

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