Supplenze da GAE e GPS: ecco perché il docente titolare di un assegno di ricerca può accettare un incarico senza assumere servizio

Tempo di supplenze. La norma dispone delle garanzie per il personale titolare di un assegno di ricerca al momento di una nomina. Quali?
Stefania scrive
sono iscritta nelle GPS. Ho un assegno di ricerca annuale rinnovabile che scade il 31 ottobre e che verrà rinnovato molto probabilmente per un altro anno. Detto ciò, potreste spiegarmi cortesemente come funziona nei dettagli la presa in carico di una eventuale supplenza e come e quando dovrei chiedere l’aspettativa per assegno di ricerca. Nel mio caso particolare, dovrei chiederla fino ad ottobre e poi rinnovare la richiesta nel momento in cui, eventualmente, mi rinnovano l’assegno? Grazie mille.
Aspettativa per assegno di ricerca
L’art. 22 della legge n. 240/2010 (in particolare il comma 3) prevede che gli assegni possono avere una durata compresa fra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata complessiva degli assegni, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni (ad esclusione del periodo in cui l’assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso). La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti dei ricercatori a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi.
E che “La titolarità dell’assegno… comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”.
Come detto in altre occasioni, la circolare ministeriale n. 15/2011 applica una uniformità di trattamento tra il congedo straordinario per dottorato di ricerca e l’ aspettativa per assegno di ricerca.
E dispone:
In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico 3 (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
Decorrenza del contratto senza la necessaria assunzione in servizio
Per quanto detto non ci sono dubbi sulla opportunità che ha il docente di accettare la nomina con la sola decorrenza giuridica (utile quindi al servizio) se al momento dell’offerta della supplenza sta svolgendo un assegno di ricerca, senza quindi la necessità di assumere effettivo servizio o di incorrere nel regime delle incompatibilità.
Pertanto, la collega può accettare la nomina, fare presente poi alla scuola che sta svolgendo l’assegno di ricerca cosicché la scuola dovrà collocarla contestualmente in aspettativa per assegno di ricerca ai sensi della legge 240/2010, con i soli effetti giuridici del contratto, e con l’opportunità della docente di rinnovare da ottobre l’assegno secondo i limiti stabiliti dalla stessa legge.
A tal proposito si riporta anche il parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso (CS 544/016) che ha precisato che
“il docente già titolare di assegno o dottorato di ricerca, a fronte della ricezione di proposta di assunzione su cattedra a tempo indeterminato o determinato (di durata annuale), possa[può]a procedere alla stipula del contratto e immediatamente fruire del beneficio del congedo straordinario/aspettativa ex art. 19 e 22 l. 240/2010”.
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